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Sentenza — n. 8894/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against arrest warrant dismissal for being based on factual merits rather than legal illegitimacy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8894/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the factual basis of the arrest warrant rather than its legal validity. The appellant argued the measure was excessive given his residence and a claimed justification to save his niece, but the court ruled such facts belong to the trial phase. Consequently, the appeal was rejected as it sought to relitigate the merits of the criminal responsibility instead of addressing procedural flaws.

Regesto Legislator

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Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 385, cod. pen.: A cassation appeal against an order validating an arrest is inadmissible if it relies on factual disputes regarding the crime's configuration or circumstances, as only legal illegitimacy issues like title, flagrancy, or deadlines are admissible in this stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility arrest warrant validation factual merits exclusion criminal procedure law legitimacy vs merit allontanamento della famiglia allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176
Art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'arrestato che, a mezzo del difensore, deduce violazione dell'art. 381, comma 4, cod.
Art. 385, cod. pen.
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell'arresto di Francesco Tanzi in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell'arresto di Francesco Tanzi in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tanzi Francesco, nato a Roma il 15/9/1982 avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell'arresto di Francesco Tanzi in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'arrestato che, a mezzo del difensore, deduce violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. non essendo la misura adeguata alla gravità del fatto, ricorrendo una causa di giustificazione, ancorché putativa, di salvare la nipote da un paventato pericolo alla sua persona e trovandosi il ricorrente, al contrario di quanto affermato dalla ordinanza impugnata, nelle pertinenze della sua abitazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni di fatto, relative alla configurabilità del reato ed alle circostanze che hanno determinato l'arresto, che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

4. Incensurabile, invero, è la ritenuta sussistenza della condotta in ragione della sorpresa del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, all'esterno di essa e delle sue pertinenze in quanto in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2021. Il Compo