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Sentenza — n. 8890/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of excess funds as they lack nexus to the specific drug trafficking charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8890/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's confiscation order regarding 400 euros found in the defendant's possession, ruling it exceeded the proven illicit profit. The defendant argued for confiscation of all seized funds, while the court distinguished between the 20 euros directly linked to the charged sale and the remaining sum. The decision held that without a proven nexus to the specific crime, the excess amount cannot be confiscated under the relevant drug trafficking provisions.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation of proceeds is permitted only when funds constitute the direct profit of the specific charged offense; confiscation of unrelated funds lacks pertinence and must be returned.

Parole chiave

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drug trafficking confiscation of proceeds illicit profit nexus drug money seizure pertinence of funds accessory penalty drug law confiscation confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
1.Cheikh Oumar Wade ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Genova gli applicava, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la pena concordata e disponeva la confisca del denaro in sequestro.
Art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90
pen., art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90, art.
Art. 85-bis d.P.R. 309/90
309/90, art. 85-bis d.P.R. 309/90).
Art. 240, cod. pen.
Art. 240-bis cod. pen.
240, art. 240-bis cod. pen., art.
art. 240-bis cod. pen
240, art. 240-bis cod. pen., art.
art. 85-bis d.P.R. 309/90
309/90, art. 85-bis d.P.R. 309/90).

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Cheikh Oumar Wade, nato in Senegal il 15/08/1984 avverso la sentenza del 10/03/2021 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Cheikh Oumar Wade ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 marzo 2021, con la quale il Tribunale di Genova gli applicava, con riferimento al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, la pena concordata e disponeva la confisca del denaro in sequestro. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro di quattrocento euro, in eccesso rispetto ai venti euro pagati per l'acquisto della singola dose oggetto della cessione ai fini di spaccio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In caso di patteggiamento, pur dovendosi ritenere le statuizioni afferenti alle pene accessorie e alle misure di sicurezza fuori dalla disponibilità delle parti, il giudice, nel disporre una di tali misure, nel caso in cui l'applicazione sia facoltativa, deve esplicitare le ragioni per cui ritiene sussistenti i presupposti per adottarla e la cornice normativa all'interno della quale ha inserito tale determinazione (art. 240, art. 240-bis cod. pen., art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/90, art. 85-bis d.P.R. 309/90). Inoltre, pur riconoscendosi la possibilità di procedere alla confisca del denaro, trovato in possesso dell'imputato, in relazione al reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deve ribadirsi che ciò è consentito solo quando ricorrano le condizioni generali previste dall'art. 73, comma 7-bis, e cioè quando il denaro costituisca il prezzo o il profitto del reato e non anche ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309/90 che richiama l'art. 240-bis cod. pen.

Poiché, infatti, l'art. 73, comma 7-bis prevede, tra le altre ipotesi, anche quella della confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato e cioè il lucro o vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione di esso (Sez. Un. n. 03/07/1996, Chabrui, Rv. 205707), è certamente ammessa la confisca del danaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti, qualora questo sia il reato per cui si procede.

3. Nel caso in esame, pertanto, è stata correttamente confiscata la somma di venti euro, e cioè del corrispettivo della cessione di 0,47 di cocaina/crack contestata all'imputato; non è, invece, dato comprendere su cosa il giudice abbia basato la sua determinazione di confiscare la restante somma di denaro della quale Cheikh è stato trovato in possesso (400,00 euro). Anche ad ammettere che tale somma sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma, eventualmente, di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con introito del relativo corrispettivo.

4. Pertanto, venendo meno il nesso di pertinenzialità tra il reato ascritto all'imputato e la somma di danaro, eccedente i venti euro provento della cessione, rinvenuta nella sua disponibilità, la stessa non può essere confiscata con riferimento al reato contestato e la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla confisca della somma di 400,00 euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di 400 euro, eccedente il profitto del reato, disponendone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod. proc. pen. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il C asigliere estensore Il Presi. - te MdrSbia Vigna A