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Sentenza — n. 8889/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8889/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8889/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2.Seppur vero che, ai sensi della riformulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in sede di legittimità nella ipotesi in cui vi sia errata qualificazione giuridica del fatto, la stessa deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Bernasconi deduce un'unica doglianza: il giudice del patteggiamento pur affermando che non vi erano situazioni che imponessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non aveva rilevato l'erronea imputazione a carico del Bernasconi, in quanto dagli atti processuali sarebbe emersa la sua posizione di parte offesa invece che di imputato; elenca tutti gli atti riportati in motivazione dal giudice e li analizza in maniera differente. Da ciò, consegue la ritenuta erronea qualificazione dei fatti e l'ammissibilità del ricorso in cassazione.

Parole chiave

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corruzione divieto di doppia punibilità errore nella commisurazione della pena pena convenzionale abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Bernasconi deduce un'unica doglianza: il giudice del patteggiamento pur affermando che non vi erano situazioni che imponessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Bernasconi Antonio nato a Gorla Maggiore il 20/05/1951 avverso la sentenza del 21/07/2020 del Gip del Tribunale di Busto Arsizio visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Bernasconi Antonio ricorre per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Busto Arsizio il 21 luglio 2020; a Bernasconi era applicata la pena concordata in relazione ad una ipotesi corruzione.

2. Bernasconi deduce un'unica doglianza: il giudice del patteggiamento pur affermando che non vi erano situazioni che imponessero una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non aveva rilevato l'erronea imputazione a carico del Bernasconi, in quanto dagli atti processuali sarebbe emersa la sua posizione di parte offesa invece che di imputato; elenca tutti gli atti riportati in motivazione dal giudice e li analizza in maniera differente. Da ciò, consegue la ritenuta erronea qualificazione dei fatti e l'ammissibilità del ricorso in cassazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo. 2.Seppur vero che, ai sensi della riformulazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. la sentenza di patteggiamento può essere impugnata in sede di legittimità nella ipotesi in cui vi sia errata qualificazione giuridica del fatto, la stessa deve ritenersi limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116).

Da ciò discende l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842). 3.Nel caso in esame, dalla motivazione della sentenza e dunque dal testo del provvedimento impugnato, emerge che la difesa avrebbe preteso dal giudice una valutazione diversa dalle ipotesi di cui all'art 129 cod. proc. pen., proprie di un giudizio abbreviato o di un dibattimento. Orbene, considerato che dalla motivazione e dalla imputazione non emerge palesemente quella erroneità inerente alla qualificazione giuridica del fatto, le doglianze, appaiono del tutto inammissibili; appare evidente che dietro la denunciata erronea qualificazione del fatto si cela la censura di un'erronea una valutazione nel merito da parte del giudice del patteggiamento di fatti e circostanze che, a parere della difesa, metterebbero in dubbio la posizione del Bernasconi quale imputato, essendo, nei fatti, parte offesa.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presi nte Maria Sabina Vigna Anna iscuolo IDEPOSITATO IN CANCELLE