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Sentenza — n. 8883/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari e Tribunale di Macerata, su accordo delle parti, ha applicato a Achraf Khcharem la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comnna 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, disponendo la espulsione del predetto dal territorio dello Stato a pena espiata.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 8883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge processuale e omessa motivazione in ordine ai presupposti della decisione e segnatamente con riguardo alla assenza di condizioni per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla disposta espulsione con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, fondata su nnere clausole di stile.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivo d'espulsione riesame del decreto espulsione congedo per motivi sociali revoca della qualità di rifugiato soppressione dell'aiuto sociale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Con il primo motivo, violazione di legge processuale e omessa motivazione in ordine ai presupposti della decisione e segnatamente con riguardo alla assenza di condizioni per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Khcharem Achraf, nato in Tunisia il 14/11/1999 avverso la sentenza del 18/5/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari e Tribunale di Macerata, su accordo delle parti, ha applicato a Achraf Khcharem la pena concordata in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 73, comnna 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, disponendo la espulsione del predetto dal territorio dello Stato a pena espiata.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto a mezzo del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione di legge processuale e omessa motivazione in ordine ai presupposti della decisione e segnatamente con riguardo alla assenza di condizioni per procedere al proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla disposta espulsione con riferimento alla ritenuta pericolosità sociale dell'imputato, fondata su nnere clausole di stile.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge in quanto è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019 Cc. (dep. 2020), Pierri, Rv. 278337).

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo il Giudice di merito correttamente desunto la pericolosità sociale dell'imputato, alla base della disposta misura dì sicurezza, dalla reiterazione delle condotte, dalla violazione della misura cautelare e dalla assenza di stabile lavoro dell'imputato, in conformità all'orientamento secondo il quale il giudizio di pericolosità del condannato richiesto per l'applicazione dell'espulsione dal territorio dello Stato deve essere effettuato sulla scorta dei parametri valutativi di cui all'art. 133 cod. pen., tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo e rimanendo coerente e consequenziale rispetto al tessuto argomentativo su cui il giudice di merito ha fondato la propria decisione, onde esso può trovare implicito ma inequivoco fondamento anche nelle circostanze di fatto e nelle valutazioni personologiche effettuate ai fini del giudizio di responsabilità e della commísurazione della sanzione (Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Bekaj, Rv. 279408).

6. Alla declaratoría di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2021. Il Componente