Confiscation of drug money denied without proven link to sale; detention only allows return of funds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Tribunal's confiscation order regarding seized funds without remitting the case. The defendant argued the money was merely for future drug purchases, not proceeds from a sale, while the prosecution contended it was illicit income. The court ruled that confiscation under the relevant drug law requires a direct link to a sale, meaning funds intended for future purchases cannot be confiscated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Art. 12 sexies, D.L. n. 306/1992: Confiscation of money found on a suspect for illegal drug detention is permitted only if there is a pertinence link to a contested sale; funds intended for future purchases are not confiscable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Tallache Boualem, nato in Algeria il 5/3/1960 avverso la sentenza del 24/6/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Milano, su accordo delle parti, ha applicato a Boualem Tallache la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 - così riqualificata l'originaria imputazione - per detenzione illecita a fini di spaccio di 106 grammi lordi di hashish con confisca della somma di denaro in sequestro.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce l'illegittimità della disposta confisca versandosi in una ipotesi di sola detenzione di stupefacente qualificata nell'ambito della ipotesi lieve.
3. Il ricorso è fondato.
4. La confisca è stata disposta ritenendo che il denaro sequestrato risultava provento dell'attività illecita, in assenza di documentata provenienza lecita.
5. La decisione non è conforme al principio di diritto secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204 ), non potendosi disporre la confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247).
6. Nella specie, del tutto apodittico è il nesso di derivazione dalla condotta di sola detenzione illecita della somma sequestrata e non incombendo all'imputato la prova della sua origine lecita.
7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, disponendo la restituzione della stessa all'avente diritto.
8. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui ordina la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso il 13/12/2021. Il Componente estensore Il Preside te Ang Cap