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Sentenza — n. 8881/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal seeking recognition of foreign acquittal to offset domestic prison sentence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8881/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to offset a domestic prison sentence using a foreign acquittal. The appellant argued that EU law requires recognition of all judicial decisions, including acquittals, to prevent unjust detention, while the prosecution contended the internal procedural code only governs convictions. The court ruled that domestic law does not provide for the execution of foreign acquittals for sentencing purposes, and since the foreign detention did not relate to the same crimes prosecuted in Italy, no offset was legally possible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 696-bis c.p.p.; Art. 657 c.p.p.; Art. 82 TUE. The internal procedural code does not provide for the recognition or execution of foreign acquittal judgments for the purpose of offsetting domestic prison sentences, and foreign detention cannot be counted towards a domestic sentence unless it relates to the same criminal facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
recognition foreign acquittal offset prison sentence EU judicial cooperation fungibility of penalty inadmissible appeal Art 696-bis c.p.p. Art 82 TUE riconoscimento di decisioni straniere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 696-bis c.p.p.
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo El Janati a mezzo del difensore deducendo violazione dell'art. 696-bis cod.
Art. 657 c.p.p.
Art. 82 TUE
Art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137
Valeria Cominiotti con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv.
art. 696-bis cod. proc. pen
Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo El Janati a mezzo del difensore deducendo violazione dell'art. 696-bis cod. proc. pen.
art. 657 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019 Rv. 277863
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da El Janati Mouchine, nato in Marocco il 12/12/1989 avverso la ordinanza del 27/4/2021 della Corte di appello di Brescia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. Valeria Cominiotti con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 1;76.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di Mouchine El Janati di riconoscimento della sentenza di assoluzione emessa nei confronti del predetto dalla A.G. austriaca in data 29 novembre 2018 e della precedente ordinanza custodiale al fine di scomputare il presofferto periodo custodiaie dalla pena che lo stesso El Janati è tenuto a scontare a seguito delle sentenze emesse a suo carico dalla Corte di appello di Brescia in data 25 febbraio 2011 e 3 febbraio 2020 in relazione ad una serie di reati commessi dal febbraio 2010 al gennaio 2016.

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo El Janati a mezzo del difensore deducendo violazione dell'art. 696-bis cod. proc. pen. in quanto la previsione in essa contenuta non riguarda esclusivamente le sentenze di condanna ma anche a quelle di assoluzione, essendo riferito generalmente a "decisioni e provvedimenti giudiziari emessi dalle competenti autorità degli altri Stati membri", dovendosi - nella specie - dare esecuzione all'effetto penale conseguente alla detenzione sine titulo mediante imputazione di essa ad altro titolo, risultando la pena da scontare in Italia illegittima senza tale scomputo del presofferto ingiustamente patito.

A tal fine soccorre il principio ordinante dell'art. 82 TFUE, richiamato dal provvedimento impugnato, che impone agli Stati di assicurare il riconoscimento di "qualsiasi tipo di sentenza e decisione giudiziaria", comprese quindi quelle di assoluzione, salvo adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia per il rispetto del principio. Inoltre, deve tenersi conto dell'Accordo aggiuntivo alla Convenzione Europea del 1973 che legittima uno scambio di informazioni volto a rimediare al danno provocato dalla carcerazione ingiustamente subita e che verrebbe riparato imputando la stessa a quella da ulteriormente eseguire, non ostando al riguardo le posizioni raggiunte dalla richiamata giurisprudenza di legittimità nella materia de qua.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

4. Ritiene questa Corte che del tutto correttamente quella bresciana ha dichiarato l'inammissibilità della istanza in quanto avente ad oggetto un provvedimento non previsto dalla legge processuale interna, non essendo previsto dal diritto interno che possa farsi riconoscimento di una sentenza penale assolutoria pronunciata in uno Stato UE a qualsiasi fine e, dunque, neppure ai fini della determinazione della durata della pena da scontare per una condanna italiana ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.5. Invero, incensurabile è l'affermazione in diritto della Corte di merito secondo la quale la disciplina del reciproco riconoscimento delle sentenze emesse dagli Stati membri riguarda le sentenze di condanna e non quelle di assoluzione, non essendo prevista alcuna disciplina specifica per le sentenze di assoluzione da parte delle norme internazionali e convenzionali - segnatamente in relazione all'art. 82 TFUE che alcuna disciplina contiene a riguardo - né potendosi ricavare la stessa da principi generali di diritto internazionale.

Pertanto, dovendosi considerare l'ordinamento interno, soccorre a giustificare la decisione la ricostruzione sistematica della disciplina prevista dagli artt. 696 e ss. cod. proc. pen. che si incentra sul nesso riconoscimento-esecuzione delle decisioni, evidentemente non essendo prevista l'esecuzione per le sentenze di assoluzione.

6. Non può, infine, mancarsi di osservare che - in ogni caso - fallace risulta la prospettiva difensiva di scomputo della detenzione patita all'estero dalla pena da espiare per le sentenze emesse in Italia, cui è volta l'istanza di riconoscimento della sentenza, in quanto in tema di fungibilità della pena, la detenzione patita in uno Stato straniero può essere computata nella pena da espiare solo se relativa ad un fatto-reato per cui si è proceduto in Italia (Sez. 1, n. 50376 del 12/11/2019 Rv. 277863), ipotesi dalla quale il caso di specie esula del tutto.

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis