Sentenza — n. 8879/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale Abdeljialil Ghali, a seguito di giudizio ordinario, è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/90, che invece doveva essere disposta in ragione della pericolosità sociale dell'imputato provata dalla sua inclinazione a delinquere e conseguente alla condanna a pena superiore ai due anni di reclusione.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso Corte di appello di Brescia Nel procedimento nei confronti di Ghali Abdeljalil, nato in Marocco il 18/08/1984 avverso la sentenza del 20/3/2019 del Tribunale di Mantova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo riqualificarsi il ricorso ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Mantova; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale Abdeljialil Ghali, a seguito di giudizio ordinario, è stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 81, 73, commi 1 e 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e condannato a pena di giustizia.
2. Il ricorrente si duole dell'omessa applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato prevista dall'art. 86 del D.P.R. n. 309/90, che invece doveva essere disposta in ragione della pericolosità sociale dell'imputato provata dalla sua inclinazione a delinquere e conseguente alla condanna a pena superiore ai due anni di reclusione.
3. Ritiene la Corte che il ricorso, che coinvolge una valutazione di merito riguardante la applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, deve essere qualificato, ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen., come appello al Tribunale di Sorveglianza funzionalmente competente per le misure di sicurezza.
4. Deve, pertanto disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come impugnazione ai sensi dell'art. 680, comma 2, cod. proc. pen. dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Brescia. Così deciso il 13/12/2021. Il Componente estensore Il Presidente Ang C pozzi Anna Cr uolo DEPOSITATO iN CANC