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Sentenza — n. 8878/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls civil party costs liquidation due to lack of specific reasoning regarding lawyer fees and contribution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8878/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the liquidation of civil party costs, remanding the case for a new ruling. The appellant argued that the original judgment failed to provide specific reasoning on the lawyer's activities and exceeded the statutory 50% contribution limit. The court agreed, holding that such cost allocations require detailed motivation based on the lawyer's actual work and applicable fee tariffs.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 12 D.M. 55/2014: The liquidation of costs for the civil party must be specifically motivated regarding the lawyer's activities and must respect statutory contribution limits.

Parole chiave

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civil party costs lack of motivation lawyer fee tariffs contribution limit remand for new trial patteggiamento procedure specific reasoning ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia, su accordo delle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta all'imputato Gianni Barecchia in relazione al reato di cui all'art.
Art. 392 cod. pen.
la pena richiesta all'imputato Gianni Barecchia in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. ascrittogli condannandolo al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita liquidate in euro 400,00, oltre spese ed accessori.
Art. 12 D.M. n. 55/2014
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
d.-l. 28 ottobre 2020, n.137
23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia, su accordo delle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 392 cod. pen
la pena richiesta all'imputato Gianni Barecchia in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 21368 del 26/09/2019
Deve essere preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso secondo il condivisibile orientamento di legittimità - in conformità a quanto deciso da Sez. U n. 21368 del 26/09/2019 Cc.(dep.
Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019
pen.(Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019 Cc.
Sez. 4, n. 6538 del 9/1/2018
In particolare, la decisione sulla domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile deve essere sorretta da adeguata motivazione che deve dare conto sulle singole voci, della attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate (Sez. 4, n. 6538 del 9/1/2018, Calderan, Rv.
Sez. 5, n. 39208 del 28/9/2010
272342), avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Sez. 5, n. 39208 del 28/9/2010, Filpi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Settembrini Graziella, nata a Perugia il 06/03/1956 nel procedimento nei confronti di Bernacchia Gianni, nato ad Assisi il 13/2/1969 avverso la sentenza del 13/05/2021 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio in favore della parte civile; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Perugia, su accordo delle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena richiesta all'imputato Gianni Barecchia in relazione al reato di cui all'art. 392 cod. pen. ascrittogli condannandolo al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile costituita liquidate in euro 400,00, oltre spese ed accessori.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile costituita Graziella Settembrini che a mezzo del difensore e procuratore speciale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla liquidazione della somma a titolo di spese sostenute dalla parte, del tutto genericamente motivata rispetto alla analitica richiesta formulata dalla parte civile in relazione alle diverse fasi, tale da non consentire la verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 12 del D.M. n. 55/2014 - tabella n. 15 Tribunale Monocratico e riducendo immotivatamente la somma oltre il massimo del 50% consentito, senza considerare l'effettivo contributo svolto dalla parte civile nel corso del giudizio.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

4. Deve essere preliminarmente affermata l'ammissibilità del ricorso secondo il condivisibile orientamento di legittimità - in conformità a quanto deciso da Sez. U n. 21368 del 26/09/2019 Cc.(dep. 2020), Savin, Rv. 279348 - per il quale in tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.(Sez. 4 n. 3756 del 12/12/2019 Cc. (dep. 2020), Franco, Rv. 278286 - 02).

5. In particolare, la decisione sulla domanda di liquidazione delle spese a favore della parte civile deve essere sorretta da adeguata motivazione che deve dare conto sulle singole voci, della attività svolta dal patrono di parte civile e sulla congruità delle somme liquidate (Sez. 4, n. 6538 del 9/1/2018, Calderan, Rv. 272342), avuto riguardo ai limiti minimi e massimi della tariffa forense, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni (Sez. 5, n. 39208 del 28/9/2010, Filpi, Rv. 248661).

6. Deve essere censurato il capo della sentenza con il quale è stata decisa la condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente parte civile che non ha tenuto conto del richiamato obbligo di motivazione rispetto all'analitica richiesta di parte civile, alla tariffa forense ed alla documentata attività svolta dalla stessa, liquidando senz'altro la somma sopra indicata.7. La rilevata assenza di motivazione comporta l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile costituita con rinvio al Tribunale di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile costituita e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia. Così deciso il 13/12/2021.