Ordinanza — n. 8608/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piccinni Cosimo, n. Taranto 05/06/1948 avverso l'ordinanza n. 2021/21 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 25/10/2021 nel procedimento nei confronti di Ciuffa Alessandro letto il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che Cosimo Piccinni, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'opposizione da lui proposta avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal PM nei confronti di Alessandro Ciuffa in ordine all'ipotesi di reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.); che, a prescindere dallo specifico contenuto delle doglianze formulate dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto l'art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza emessa dal G.i.p. ai sensi dell'art. 410, comma 2 è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (violazione del contraddittorio) e in ogni caso che la richiesta di annullamento va proposta mediante reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi del comma 3 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con procedura de plano non partecipata ai sensi del cbn. disp. degli artt. 610, comma 5 -bis e 591, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen, art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8608/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Taranto 05/06/1948 avverso l'ordinanza n. 2021/21 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 25/10/2021 nel procedimento nei confronti di Ciuffa Alessandro letto il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che Cosimo Piccinni, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'opposizione da lui proposta avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal PM nei confronti di Alessandro Ciuffa in ordine all'ipotesi di reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.); che, a prescindere dallo specifico contenuto delle doglianze formulate dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto l'art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza emessa dal G.i.p. ai sensi dell'art. 410, comma 2 è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (violazione del contraddittorio) e in ogni caso che la richiesta di annullamento va proposta mediante reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi del comma 3 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con procedura de plano non partecipata ai sensi del cbn. disp. degli artt. 610, comma 5 -bis e 591, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Piccinni Cosimo, n. Taranto 05/06/1948 avverso l'ordinanza n. 2021/21 del G.i.p. del Tribunale di Roma del 25/10/2021 nel procedimento nei confronti di Ciuffa Alessandro letto il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere, Orlando Villoni rilevato che Cosimo Piccinni, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, l'opposizione da lui proposta avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal PM nei confronti di Alessandro Ciuffa in ordine all'ipotesi di reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.); che, a prescindere dallo specifico contenuto delle doglianze formulate dal ricorrente, il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto l'art. 410-bis comma 5 cod. proc. pen. stabilisce che l'ordinanza emessa dal G.i.p. ai sensi dell'art. 410, comma 2 è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (violazione del contraddittorio) e in ogni caso che la richiesta di annullamento va proposta mediante reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica ai sensi del comma 3 dello stesso art. 410-bis cod. proc. pen.; che l'impugnazione va, pertanto, dichiarata inammissibile con procedura de plano non partecipata ai sensi del cbn. disp. degli artt. 610, comma 5 -bis e 591, lett.
b) cod. proc. pen. e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 3.000,00 (tremila) P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2022 Il consigliere st nsore Il Presidente Orla nna Fetruzzellis LA