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Ordinanza — n. 8603/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissal claim is inadmissible due to lack of specific grounds under procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8603/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain judgment based on a generic claim of omitted reasoning. The appellant argued that the trial court failed to evaluate conditions for dismissal under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court found this argument contradicted the judgment's brief factual enumeration. Consequently, the appeal was rejected as it merely denounced a defect in motivation without citing specific legal grounds permitted by law.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Appeals against plea bargain judgments alleging omitted evaluation of dismissal conditions are inadmissible if the grounds are generic and do not specify the legal basis for the alleged error.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment omitted dismissal generic grounds de plano rejection Criminal Procedure Code procedural admissibility revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da: Lucchesi Domenico nato a Bari il 25/11/1975 avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 17/06/2021 Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lucchesi Domenico impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 337, 61 n. 2, 582-585 e 707 cod. pen.

2. Il ricorrente deduce la carenza della motivazione sulla insussistenza di cause che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). All'evidenza il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è contraddetto dalla sia pure sintetica motivazione, a struttura enunciativa, sugli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente, ed esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2022 Il Cons relatore Il Presidente Maria tna P- ruzzellis