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Sentenza — n. 8600/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8600/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8600/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caputo Mariano, nato a Molfetta il 20/04/1969 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 353 bis cod. pen; Sentenza — n. 8600/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Caputo Mariano, ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e per quello previsto dall'art. 353 bis cod. pen.

Parole chiave

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corruzione riabilitazione procedura di revisione penale abbandono del procedimento penale abbandono del procedimento per truffa azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 353 bis cod. pen
1.11 Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Caputo Mariano, ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e per quello previsto dall'art. 353 bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caputo Mariano, nato a Molfetta il 20/04/1969 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari il 26/06/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Vincenzo Senatore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Bari ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Caputo Mariano, ritenuto gravemente indiziato del delitto di corruzione e per quello previsto dall'art. 353 bis cod. pen.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando due motivi.

3. E' pervenuta il 29.11.2021 rinuncia alla impugnazione a seguito della intervenuta revoca della misura cautelate.4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2021.