Cassation court converts acquittal appeal into appeal due to alleged lack of motivation under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a first-instance acquittal against Mauro Dellachà, arguing the court failed to prove his identity and misapplied procedural articles. The Supreme Court found the complaint of lack of motivation valid under Article 606 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court converted the cassation appeal into an ordinary appeal and transferred the case to the Florence Court of Appeal for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 349, 507, 569 comma 3, 606 lett. e) cod. proc. pen.: When a cassation appeal alleges a defect in the reasoning of the judgment, the court may convert the appeal into an ordinary appeal if the defect is substantiated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno avverso la sentenza n. 782/21 del Tribunale di Livorno del 23/04/2021 nel procedimento nei confronti di Dellachà Mauro letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Livorno in composizione monocratica ha assolto Mauro Dellachà dai reati di resistenza e lesioni in danno di pubblici ufficiali (artt. 337 e 582, 585, 586, 61 n.10 cod. pen.), ritenendo non essere stata raggiunta la prova dell'attribuibilità della condotte all'imputato poiché identificato sulla base di generalità dallo stesso declinate senza ricorso a procedura di fotosegnalamento; che avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, il quale, articolando due motivi di doglianza, deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 349 e 507 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione; che essendo stato dedotto anche un vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, lett.
e) cod. proc. pen. (v. ricorso), trova applicazione l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen., con la conversione dell'impugnazione in appello e trasmissione degli atti alla Corte territorialmente competente P. Q. M. Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso, 22 febbraio 2022 Il consigliere estensore Il Presidente (9nna Pe ruzzell