Sentenza — n. 8342/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAttraverso il proprio difensore e procuratore speciale, Stefano Sirgiovanni propone ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 18621 del 5 marzo 2021, depositata in cancelleria il 12 maggio seguente, con la quale è stato ritenuto definitivamente colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina, commessi in concorso con altre persone. 1.1. Sostiene il ricorso che la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, sia pervenuta al giudizio di colpevolezza per il tentativo di rapina ed all'esclusione della desistenza volontaria in conseguenza di un travisamento del dato probatorio relativo alla posizione degli imputati al momento del loro arresto, ritenendo, cioè, che essi si trovassero in prossimità dell'ingresso della villa ove si sarebbe dovuto eseguire il delitto e non, come invece risulterebbe dal relativo verbale, a circa 900 metri di distanza da lì. 1.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8342/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo. A norma dell'art. 625-bis, commi 2 e 4, cod. proc. pen., il ricorso straordinario per errore di fatto dev'essere proposto entro centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, a pena d'inammissibilità. Nello specifico, essendo stata la sentenza depositata il 12 maggio 2021, il relativo termine di presentazione andava perciò a scadere lunedì 8 novembre 2021. Il ricorso, invece, risulta essere stato depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 10 novembre successivo (vds. attestazione mediante timbro dell'ufficio protocollo, sul frontespizio dell'atto).
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
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la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis, cod. proc. pen., proposto da Sirgiovanni Stefano, nato a Roma il 14/12/1959 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 18621 del 05/03/2021 della Seconda sezione penale della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. Angela Porcelli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, Stefano Sirgiovanni propone ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti della sentenza della Corte di cassazione, Seconda sezione penale, n. 18621 del 5 marzo 2021, depositata in cancelleria il 12 maggio seguente, con la quale è stato ritenuto definitivamente colpevole dei reati di tentata rapina aggravata e di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina, commessi in concorso con altre persone. 1.1. Sostiene il ricorso che la Corte di cassazione, al pari dei giudici di merito, sia pervenuta al giudizio di colpevolezza per il tentativo di rapina ed all'esclusione della desistenza volontaria in conseguenza di un travisamento del dato probatorio relativo alla posizione degli imputati al momento del loro arresto, ritenendo, cioè, che essi si trovassero in prossimità dell'ingresso della villa ove si sarebbe dovuto eseguire il delitto e non, come invece risulterebbe dal relativo verbale, a circa 900 metri di distanza da lì. 1.2.
Quanto, invece, ai delitti relativi all'arma, il giudice di legittimità sarebbe incorso nel fraintendimento del contenuto della conversazione intercettata e valorizzata a tal fine, essendo questa intervenuta soltanto tra i due correi, senza la partecipazione del ricorrente, dovendo perciò escludersi che questi fosse consapevole della disponibilità di tale arma. 1.3. La difesa ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, che ripropone, pressoché testualmente, stralci del ricorso introduttivo.
2. Il ricorso è inammissibile, perché intempestivo. A norma dell'art. 625-bis, commi 2 e 4, cod. proc. pen., il ricorso straordinario per errore di fatto dev'essere proposto entro centottanta giorni dal deposito della sentenza impugnata, a pena d'inammissibilità. Nello specifico, essendo stata la sentenza depositata il 12 maggio 2021, il relativo termine di presentazione andava perciò a scadere lunedì 8 novembre 2021. Il ricorso, invece, risulta essere stato depositato nella cancelleria della Corte di cassazione il 10 novembre successivo (vds. attestazione mediante timbro dell'ufficio protocollo, sul frontespizio dell'atto).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Martino Rosati Angel