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Ordinanza — n. 8300/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a sentencing order's material error regarding inadmissibility and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8300/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation ordered a correction to the operative part of a prior judgment against Iannì Ivan Dario. The original text erroneously declared the appeal inadmissible and imposed a fine, whereas the correct ruling was to reject the appeal and waive the fine. The court corrected this clerical mistake based on an official notice and a consistent ruling made in the same session.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: When a judgment's operative part contains a material error due to clerical mistakes, the court must correct the text to reflect the actual decision made, even if it alters the stated outcome regarding fines or admissibility.

Parole chiave

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material error correction clerical mistake judgment operative part amendment inadmissibility ruling court of cassation order official notice correction fines waiver error correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA rilevato che nel dispositivo della sentenza emessa da questa Sezione in data 24 novembre 2021, nel procedimento iscritto al n. 27212/2021 Rg., nei confronti di Iannì Ivan Dario, deve procedersi alla correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo; rilevato che, come segnalato d'ufficio, laddove è detto "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" deve intendersi "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali", conformemente a quanto deciso in altro ricorso nella stessa udienza e che il dispositivo redatto è frutto di errore materiale conseguente all'uso dello strumento informatico;

P.Q.M.

Corregge il dispositivo della sentenza emessa da questa Corte in data 24/11/2021 nel procedimento n. 27212/2021 RG, nei confronti di Iannì Ivan Dario, disponendo che in luogo dell'indicazione "dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende" venga indicato "rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali". Manda alla Cancelleria di eseguire le prescritte annotazioni sull'originale del ruolo di udienza. Manda alla Cancelleria Così deciso il 8 marzo 2022 Il Consigliere estensore Preside te Paolo Di Geronimo Anna Petr