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Sentenza — n. 8110/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal grounds and absence of logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8110/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator of the Republic appealed a retrial order that had revoked a detention warrant and acquitted the defendant of association charges. The prosecution argued the lower court fragmented its assessment of procedural needs and undervalued evidence of the defendant's role. The court rejected the appeal as inadmissible because it contained only factual criticisms without demonstrating logical errors or legal violations, noting that the lower court properly applied the burden of proof regarding detention requirements.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains exclusively factual criticisms without alleging logical flaws or legal violations, as the supreme court cannot substitute its own evaluation for that of the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual criticism logical flaws detention needs association crime burden of proof retrial order traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
D.P.R. n. 309 del 1990
74, d.P.R. n. 309 del 1990.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
203428; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di Andreacchio Agazio, nato a Guardavalle (CZ) il 06/06/1977, avverso l'ordinanza del 14/05/2021 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'indagato, avv. Vincenzo Cicino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro chiede alla Corte di cassazione di annullare l'ordinanza con cui quel Tribunale, l'11 maggio scorso, accogliendo l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di Agazio Andreacchio, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di 544/( quello stesso Tribunale del 15 marzo precedente, che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per un "reato-scopo" (capi 1 e 17 dell'incolpazione provvisoria).

Il Tribunale del riesame ha escluso l'esistenza di gravi indizi per il reato associativo, rilevando: che quegli risulta coinvolto in un'unica transazione illegale; che la disponibilità, da parte sua, di apparecchi telefonici criptati non vale di per sé a spiegare quale sarebbe stato il suo stabile contributo alla vita dell'organizzazione; che egli ha rapporti di stretta parentela con il boss Cosimo Damiano Gallace, i quali possono spiegare i loro frequenti contatti telefonici; che il riferimento al luogo «dove siamo andat l'altra volte», da lui compiuto in occasione della fissazione dell'appuntamento con tal Chiefari per la consegna dei campioni di droga per conto del predetto Gallace, non è qualificante, tanto più ove si consideri che Chiefari neppure l'aveva compreso.

In relazione, invece, a tale singolo episodio, il Tribunale ha escluso ogni esigenza cautelare, osservando: che i fatti risalgono a quattro anni or sono; che l'Andreacchio è incensurato e non risultano a suo carico addebiti successivi a quello; che, infine, nella vicenda egli ha avuto un ruolo meramente esecutivo.

2. Il Pubblico ministero ricorrente lamenta la valutazione frammentata delle emergenze procedimentali da parte dei giudici del riesame, tale da rendere il relativo provvedimento contrario alla legge e viziato nella motivazione. 2.1. Quanto al delitto associativo, l'accusa troverebbe decisivo sostegno nel possesso, da parte dell'indagato, al pari degli altri soggetti coinvolti in quell'organizzazione, di un apparato telefonico criptato; inoltre, il compito di corriere dei campioni di droga da Gallace a Chiefari ha natura fiduciaria, e dunque non svilisce, ma semmai valorizza, il ruolo da costui svolto nell'àmbito del sodalizio. 2.2. In punto di esigenze cautelari per i fatti di cui al capo 17), poi, l'essere stato l'Andreacchio trovato in possesso, all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, di sostanza stupefacente del tipo manjuana e di un telefono criptato deporrebbe univocamente per l'esistenza di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa.

3. Ha depositato memoria scritta il difensore dell'indagato, chiedendo, anzitutto, di rilevare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico ministero per difetto d'interesse, non avendo esso addotto alcuna censura specifica in punto di esigenze cautelari.Chiede, comunque, il rigetto di tale impugnazione per il capo relativo al delitto associativo, rilevando ed argomentando come le circostanze ivi evidenziate non permettano di apprezzare il conferimento, da parte dell'indagato, di quel contributo stabile, consapevole e volontario all'operatività dell'organizzazione criminale nel suo complesso - e non soltanto all'attività di alcuni singoli, ancorché posti al vertice del sodalizio - che è necessario per integrare una partecipazione ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non può essere ammesso, sebbene non per la ragione indicata dal difensore dell'indagato nella sua memoria. Con riferimento al delitto di detenzione e cessione di stupefacenti, di cui al capo 17), il Pubblico ministero ha specificamente dedotto in punto di esigenze cautelari. Relativamente al delitto associativo, invece, vige la presunzione di sussistenza di tali esigenze, ancorché relativa, con la conseguenza che la censura avverso la decisione d'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza deve intendersi implicitamente estesa anche al tema delle esigenze cautelari, gravando in tal caso sull'indagato l'onere di allegazione negativo.

2. Il ricorso non è ammissibile, piuttosto, poiché contiene esclusivamente censure in fatto, in sede di legittimità non consentite. Esso, infatti, con riferimento al delitto associativo, si duole sostanzialmente dell'insufficiente valenza dimostrativa assegnata dal Tribunale del riesame alle risultanze investigative, senza tuttavia evidenziare profili di illogicità del relativo discorso giustificativo. In tema di sindacato sulla motivazione, però, non è compito del giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, spettandogli esclusivamente di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (fra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nello specifico, dunque, è sufficiente rilevare che, pur apparendo plausibili valutazioni differenti degli elementi di prova riguardanti l'indagato, quella compiuta dai giudici del riesame non presenta vizi logici manifesti, soltanto in presenza dei quali la Corte di cassazione può esercitare il proprio potere demolito rio. Considerando, infatti, la rarefatta materialità della condotta partecipativa ad un sodalizio criminale ed il connotato di apprezzabile stabilità che la qualifica, le poche, seppur qualificate, risultanze investigative si prestano oggettivamente a diverse letture, non potendo però essere sindacata in questa sede la scelta del giudice di merito tra divergenti versioni o interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623;

Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.