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Sentenza — n. 8081/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8081/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Attraverso il proprio difensore, il cittadino marocchino Kamal Labroufi impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 gennaio scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna avanzata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 15 dicembre 2021 dalla Pretura di Halle di quello Stato, dinanzi alla quale egli è imputato del delitto di lesioni personali gravi in danno di tale Abdessalem Makram, con richiesta di applicazione di misura cautelare personale. edÌ 2.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8081/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso lamenta, anzitutto, la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005, contenendo il mandato l'indicazione della sola pena massima prevista per il reato per cui si procede e non anche di quella minima, informazione che la Corte d'appello sarebbe stata tenuta a richiedere all'autorità straniera. In secondo luogo, denuncia la violazione del comma 1-bis del medesimo art. 6, trattandosi di procedimento del quale l'indagato non ha avuto conoscenza e non contenendo il mandato le indicazioni previste da tale disposizione (efficace citazione, garanzia dell'assistenza difensiva, impegno all'informazione sulle garanzie difensive all'atto della consegna).

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero allontanamento malgrado rischio di persecuzione disposizioni speciali per il Lussemburgo pericolo di tortura esecuzione all'estero procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Labroufi Kamal, nato a Safi (Marocco) il 30/06/1978 avverso la sentenza del 24/01/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Attraverso il proprio difensore, il cittadino marocchino Kamal Labroufi impugna la sentenza della Corte di appello di Ancona del 24 gennaio scorso, che ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna avanzata nei suoi confronti dall'autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania, in forza di mandato di arresto europeo emesso il 15 dicembre 2021 dalla Pretura di Halle di quello Stato, dinanzi alla quale egli è imputato del delitto di lesioni personali gravi in danno di tale Abdessalem Makram, con richiesta di applicazione di misura cautelare personale. edÌ 2.

Il ricorso lamenta, anzitutto, la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. f), legge n. 69 del 2005, contenendo il mandato l'indicazione della sola pena massima prevista per il reato per cui si procede e non anche di quella minima, informazione che la Corte d'appello sarebbe stata tenuta a richiedere all'autorità straniera. In secondo luogo, denuncia la violazione del comma 1-bis del medesimo art. 6, trattandosi di procedimento del quale l'indagato non ha avuto conoscenza e non contenendo il mandato le indicazioni previste da tale disposizione (efficace citazione, garanzia dell'assistenza difensiva, impegno all'informazione sulle garanzie difensive all'atto della consegna).

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambe le doglianze. 4.1. Quanto alla prima, più volte questa Corte ha precisato che, ai fini della valutazione della completezza delle informazioni contenute nel mandato di arresto processuale relativamente all'indicazione della pena stabilita dalla legge dello Stato di emissione, deve aversi riguardo non alla pena minima, bensì soltanto alla pena detentiva edittale massima, l'unica rilevante ai fini della decisione sulla consegna, sia nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, che nella legge n. 69 del 2005 (tra le più recenti, Sez. 6, n. 30006 del 26/10/2020, Donati, Rv. 279782; in precedenza, Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187;

Sez. 6, n. 49612 del 11/12/2015, Posea, non mass. sul punto). 4.2. Riguardo alla seconda censura, va rilevato che le informazioni previste dall'art. 6, comma 1-bis, legge n. 69 del 2005, non riguardano il mandato d'arresto processuale, qual è quello emesso nei confronti del ricorrente, bensì esclusivamente quello "esecutivo", come si evince nitidamente dall'incipit della disposizione, che fa espresso riferimento solo al mandato «emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo».

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa .2,, d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.