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Sentenza — n. 7812/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7812/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7812/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Marius Cruceru ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello dell'Aquila ha disposto la consegna del predetto alle autorità giudiziarie rumene che l'aveva chiesta con mandato di arresto europeo. I motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., denunciano violazione di legge per lesione del diritto di difesa e per assenza della doppia imputabilità; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti del motivo di rifiuto ex art. 18 -bis I. n. 69 del 2005.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 7812/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., denunciano violazione di legge per lesione del diritto di difesa e per assenza della doppia imputabilità; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti del motivo di rifiuto ex art. 18 -bis I. n. 69 del 2005.

Parole chiave

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allontanamento domanda d'asilo di rom trasferimento Dublino verso la Croazia procedura di estradizione Europa orientale rischio d'emigrazione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Cruceru Marius, nato in Romania il 29/07/1989 avverso la sentenza del 23/12/2021 della Corte di appello dell'Aquila visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Marius Cruceru ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello dell'Aquila ha disposto la consegna del predetto alle autorità giudiziarie rumene che l'aveva chiesta con mandato di arresto europeo. I motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173, disp. att. cod. proc. pen., denunciano violazione di legge per lesione del diritto di difesa e per assenza della doppia imputabilità; violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dei presupposti del motivo di rifiuto ex art. 18 -bis I. n. 69 del 2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto per le ragioni di seguito illustrate.

2. La Corte di appello dell'Aquila ha trasmesso il 14 febbraio 2022 alla Cancelleria di questa Corte la nota proveniente dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che il collaterale S.I.R.E.N.E. Romania ha comunicato che il mandato di arresto europeo a carico del Cruceru è stato revocato dalla competente autorità giudiziaria romena. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza con la quale è stata disposta la consegna del ricorrente alle autorità rumene deve essere annullata senza rinvio e che, per l'effetto, deve essere dichiarata la cessazione della misura cautelare in atto con la liberazione del ricorrente, se non detenuto per altro. La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e per l'effetto dichiara la cessazione della misura cautelare in atto disponendo la liberazione di Cruceru Marius se non detenuto per altro. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005 e 626 cod. proc. pen. Così deciso 9.7/02/2022. Il ConsiQfiere estensore Il Pre idente -7 Ersil a