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Sentenza — n. 7598/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against refusal of extradition due to client's five-year residence in Italy.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7598/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible after the client voluntarily withdrew the request on February 25, 2022. The appellant argued that the Court of Appeal erred in refusing extradition because it could not review the underlying evidence for the foreign conviction. The court ruled that since the client had withdrawn the appeal, no legal review was necessary, and the refusal to extradite based on the client's five-year residence in Italy was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 2 legge n. 69/2005; Art. 23 d.l. n. 137/2020: An appeal against a refusal of extradition is inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the request before the court's final decision.

Parole chiave

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European Arrest Warrant Extradition Refusal Voluntary Withdrawal Five Year Residence Inadmissible Appeal Double Punishment Cassa delle Ammende estradizione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 della legge n. 69 del 2005
Rappresentava inoltre la Corte che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.
Art. 23 commi 8 e 9 del d.l. n. 137 del 2020
Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l.
Art. 10 del d.lgs. n. 161 del 2010
Ne rifiutava tuttavia la consegna, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 10, d.lgs.
Art. 18-bis comma 2 della legge n. 69 del 2005
161 del 2010 per rifiutare la consegna, affinché la pena inflitta venga espiata in Italia, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Chiroaica George, nato in Romania il 28/02/1983 avverso la sentenza del 20/01/2022 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma riconosceva la sentenza emessa il 23 settembre 2020 dal Tribunale di Ilfov (Romania) con la quale George Chiroaica era stato condannato alla pena di anni quattro e mesi uno di reclusione per il reato di tentato omicidio aggravato commesso in Ilfov il 12 febbraio 2018 ai danni di Emil Curt. Ne rifiutava tuttavia la consegna, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 10, d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, così disponendo l'espiazione della residua pena di anni quattro e giorni dodici (scomputato il periodo di custodia cautelare) in Italia.

Rilevava la Corte di appello: che il mandato di arresto europeo (m.a.e.) del 15 settembre 2021 era stato emesso dalla A.G. rumena per dare esecuzione alla pena di cui alla sentenza citata; che per il reato sussisteva il requisito della doppia punibilità, essendo lo stesso sussumibile nella fattispecie di cui agli artt. 56, 575, 577, cod. pen.; che ricorrevano i presupposti per procedere al riconoscimento della sentenza straniera ai sensi degli artt. 24 d. Igs. n. 161 del 2010 e 25 Decisione Quadro 2008/909/GAI; che sussistevano le condizioni ex art. 10, d.lgs. n. 161 del 2010 per rifiutare la consegna, affinché la pena inflitta venga espiata in Italia, ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo dimostrato che Chiroaica dimora effettivamente in Italia da oltre cinque anni insieme alla propria famiglia (composta dalla compagna e da tre figli) e ha ivi instaurato il proprio centro di vita nonchè di interessi lavorativi e familiari.

Rappresentava inoltre la Corte che con il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) il principio del "radicamento" è stato assorbito in quello della legittima ed effettiva residenza nel territorio italiano da almeno cinque anni.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso Chiroaica, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con unico motivo, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 2 della legge n. 69 del 2005, per avere la Corte di appello riconosciuto la sentenza di condanna nei confronti di Chiroaica, non potendo tuttavia giungere ad una diversa (e più favorevole) qualificazione giuridica del reato, attesa la impossibilità di esaminare il carteggio posto alla base del m.a.e., in quanto non pervenuto al momento della pronuncia.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, senza l'intervento delle parti 4. In data 25 febbraio 2022 è pervenuta rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore e corredata da procura speciale.

5. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 1000,00 secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così deciso il 01/03/20