Italian court dismisses appeal against preventive measure decision as extraordinary remedy applies only to convicted persons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the extraordinary remedy under Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure is not applicable to decisions regarding preventive measures. The appellant argued that the appellate court incorrectly dismissed the challenge to the liability assessment, but the court held that such remedies are strictly limited to convicted individuals. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis cod. proc. pen.; The extraordinary remedy for error of fact or law is exclusively available to the convicted person and cannot be invoked against final decisions concerning preventive measures, which require a distinct revocation procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cena Alessandro, nato a Carmagnola il 13/01/1981 avverso la sentenza del 07/09/2021 della Corte di cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
RITENUTO IN FATTO
1. Alessandro Cena, per mezzo del proprio difensore, ricorre ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza di questa Corte di cui in epigrafe, con cui era stato annullato il decreto impugnato nei confronti del medesimo limitatamente all'obbligo di soggiorno, e rigettato il ricorso quanto alla parte del decreto della Corte di appello di Torino che aveva disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni.
2. La Corte d'appello, si osserva, avrebbe erroneamente ritenuto manifestamente infondato il motivo sul presupposto che "la prevenzione non è la sede della quale rimettere in discussione un accertamento giudiziale di responsabilità, divenuto definitivo", riferimento fallace nella parte in cui non considera che nessun accertamento sia divenuto definitivo in ordine al capo 8) dell'imputazione del giudizio contraddistinto dal R.G. n. 49238/13, tutt'ora pendente presso a Corte di appello di Milano, elemento determinante che, qualora adeguatamente apprezzato, come avvenuto per Cena Giacomo e Cena Osvaldo, posizione analoghe a quelle del ricorrente, avrebbe portato il giudizio a differente esito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché non previsto, quanto alla disposta confisca, dall'art. 625 bis cod. proc. pen.
2. Deve premettersi come la natura del ricorso ex art. 625 bis cod. proc. pen., strumento avente natura eccezionale e derogatoria del giudicato, ne impone una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici, non estensibile oltre i casi in esse considerati, in ossequio al divieto sancito dall'art. 14 disp. gen. Da tanto consegue l'esclusione della proposizione del ricorso straordinario per errore di fatto nei confronti di una decisione intervenuta in tema di misura di prevenzione. Deve, infatti, rinviarsi all'ormai pacifico orientamento di questa Corte, che si condivide, secondo cui il ricorso straordinario è proponibile, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., da parte ed "a favore" del solo "condannato" e, conseguentemente, contro una decisione della Corte di cassazione che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso, ha reso definitiva la sentenza di condanna (Sez. 6, n. 20684 del 09/05/2016, Mastropietro e altro, Rv. 266745; sez. 5, n. 43416 del 17/07/2009, Seidita, Rv, 245090).
Sul punto decisivo risulta quanto messo in risalto da questa Corte nel suo massimo consesso che proprio in occasione della analisi dei caratteri propri del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, tra gli altri, alla non esperibilità del rimedio avverso alle decisioni in materia di misure di prevenzione (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269790). Ed infatti, la procedura prevista dall'art. 625-bis, cod. proc. pen., non è applicabile alla sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione in materia di misure di prevenzione, per la quale è previsto il distinto rimedio della revoca (Sez. 2, n. 41363 del 16/09/2015, Saracino, Rv. 264658).
3. Da quanto sopra discende l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 08/02/2022. Il Consigliere estensore Presidente Antonio Costantini — Anna Petru