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Sentenza — n. 7081/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding mandatory expulsion measures and sentencing motivation violations.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7081/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared both the defendant's and the Prosecutor's appeals inadmissible. The defendant argued for a retrial due to lack of reasoning on potential acquittal grounds, while the Prosecutor challenged the omission of mandatory expulsion. The court ruled that the defendant's appeal did not fit specific statutory exceptions for sentencing appeals and that the Prosecutor's appeal failed because expulsion is a discretionary measure, not mandatory, for the cited offenses.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific legal violations regarding the defendant's will or legal qualification; appeals regarding discretionary security measures like expulsion are inadmissible unless the measure was legally mandatory.

Parole chiave

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inadmissible appeals discretionary expulsion sentencing motivation mandatory security measures Cassazione appeal traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
309 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Ahnned Maqori consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 86, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'omessa prontincia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R.
Art. 235, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Avezzano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 235 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato Ahnned Maqori, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo quale unico motivo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per l'omessa motivazione circa l'insussistenza di una possibile causa di proscioglimento.
art. 606 cod. proc. pen
Solo laddove si tratti di omessa applicazione di una misura di sicurezza prevista come obbligatoria dalla legge in relazione al titolo di reato, oggetto di imputazione, può farsi riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 86 d.P.R. n. 309/90
Per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'omessa prontincia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
(Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Corte Cost. n. 58 del 24 febbraio 1995
309/90 con la sentenza della Corte Cost. n. 58 del 24 febbraio 1995.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Maqori Ahmed, nato in Marocco il 22/02/1996 E dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila nel procedimento a carico del citato Maqori Ahnned avverso la sentenza emessa il 27/01/2021 dal Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Avezzano ha applicato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per i reati di cui agli artt.337 cod. pen. e 81 cod. pen., 73, commi 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativi alla detenzione a fine di spaccio di g. 23 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e ad altre sette cessioni della stessa tipologia di sostanza, oltre alle condotte di resistenza a pubblico ufficiale per avere speronato l'autovettura dei Carabinieri nel tentativo di sottrarsi all'arresto (in data 08/09/2020).

2. Con il proprio ricorso, il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila ha impugnato l'anzidetta sentenza articolando un unico motivo per violazione di legge in ordine alla mancata valutazione dei presupposti per l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 235 cod. pen. essendo stata irrogata una pena superiore ad anni due di reclusione.

3. L'imputato Ahnned Maqori, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo quale unico motivo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per l'omessa motivazione circa l'insussistenza di una possibile causa di proscioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Quanto al ricorso dell'imputato si deve rilevare che il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. in cui è consentito il ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Quindi è onere del ricorrente indicare le ragioni per le quali rispetto ai predetti punti della decisione siano state violate le norme di legge che ne disciplinano i relativi presupposti, non essendo sufficiente limitarsi a denunciare il vizio della motivazione.2. Per le stesse ragioni deve ritenersi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero avverso l'omessa prontincia di espulsione dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'art. 448, comma 2-bis cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione solo nel caso di applicazione di misura di sicurezza illegale.

La sentenza di applicazione della pena che abbia omesso di disporre l'espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non può essere impugnata dal pubblico ministero con ricorso per cassazione, ostandovi la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, che individua ipotesi tassative per la proponibilità di detta impugnazione, tra le quali l'effettiva adozione di una misura di sicurezza per motivi attinenti all'illegalità della misura applicata.

Solo laddove si tratti di omessa applicazione di una misura di sicurezza prevista come obbligatoria dalla legge in relazione al titolo di reato, oggetto di imputazione, può farsi riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Savin, Rv. 279348). Nel caso di specie, trattandosi di omessa pronuncia di una misura di sicurezza facoltativa, il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico Ministero ai sensi dell'invocato all'art. 606 lett. b, cod. proc. pen. deve essere dichiarato inammissibile, essendo stata dedotta unicamente una insussistente violazione di legge, sulla base dell'erroneo presupposto del carattere obbligatorio della misura di sicurezza dell'espulsione, che ha invece pacificamente carattere facoltativo a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 86 d.P.R. n. 309/90 con la sentenza della Corte Cost. n. 58 del 24 febbraio 1995.

Non si pone, quindi, neppure la questione della riqualificazione dell'impugnazione come appello dinanzi al tribunale di sorveglianza ai sensi dell'art.680, comma 2, cod. proc. pen. essendo stato il ricorso per cassazione proposto unicamente per denunciare una insussistente violazione di legge, in difetto dell'allegazione di specifici elementi di fatto da cui evincere la irragionevolezza della mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione con la sentenza impugnata.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso di Ahnned Maqori consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna Maciori Ahmed al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 13 gennaio 2022 Il Consigliere estensore