Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7075/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7075/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7075/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giordano Francesco, nato a Reggio Calabria il 30/09/1965 avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 7075/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione per ciò che riguarda le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Con riferimento a tale punto di rinvio il Tribunale del riesame motiva in modo manifestamente illogico allorquando individua il riscontro della infondatezza della doglianza nel testo della contestazione provvisoria, poiché, dalla lettura della rubrica non emergerebbe alcuna contemporanea collocazione dell'odierno ricorrente in consorterie diverse o, comunque, contrapposte tra loro. Con riferimento alla attendibilità di Liuzzo, la stessa viene fatta derivare dalla sua intraneità alla cosca Rosmini, senza alcuna riflessione critica sulla coerenza interna del dichiarato ovvero sulla precedente esperienza processuale, quale coimputato di Giordano per associazione mafiosa.

Parole chiave

Generato dall'IA
crimine organizzato inchiesta per appropriazione indebita organo di fatto inchiesta mascherata monopolio degli spazzacamini indagine su reati finanziari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Giordano Francesco, nato a Reggio Calabria il 30/09/1965 avverso la ordinanza del 12/03/2021 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Giordano Francesco ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria in data 12 marzo 2021, a seguito di annullamento dell'ordinanza del predetto Tribunale del 26 luglio 2020 da parte di questa Corte con sentenza del 22 febbraio 2021. Nei confronti dell'indagato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di di Reggio Calabria, con provvedimento del 15 febbraio 2020, aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416-bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, cod. pen., per aver preso parte alla cosca Rosmini ed alla cosca Zindato, ovvero alla "associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta ..." in qualità di "promotore, dirigente ed organizzatore, storico appartenente alla cosca, nonchè per avere svolto compiti organizzativi partecipando alle decisioni inerenti la vita dell'associazione ed impartendo le direttive agli associati.

Viene in sostanza contestato a Giordano di aver preso parte alla cosca Rosnnini, in qualità di promotore, dirigente ed organizzatore, storico appartenente alla stessa e, in particolare, di avere ingerito con il cognato sulle decisioni relative alla gestione del cimitero di Modena e sul monopolio dei lavori ivi eseguiti. 1.1. Questa Corte ha annullato la prima ordinanza del Tribunale del riesame per non essersi confrontata con i rilievi della difesa contenuti in una memoria depositata prima dell'udienza, rilievi che, a giudizio della Corte, non erano privi di fondamento.

In particolare la Corte di cassazione ha evidenziato l'omessa risposta: -alla evidenziata contraddittoria contestazione della partecipazione del Giordano a due distinti sodalizi (i Rosmini e gli Zindato), peraltro con ruolo apicale; -alla mancanza di qualsiasi valutazione in merito all'attendibilità soggettiva dei collaboratori di giustizia, nonché all'assenza di valutazioni critiche in merito al fatto che Liuzzo aveva dichiarato che Giordano si era autoproclamato "capo" della locale al posto di Diego Rosmini, ma non corrispondeva alla cosca il provento della attività estorsiva, ovvero in merito al fatto che, secondo il De Rosa, Giordano era in buoni rapporti con la cosca Serraino e non era in buoni rapporti con gli Zindato; -al fatto che, dalla sua scarcerazione, avvenuta nel 2005, l'indagato, pur attinto da varie indagini, non era mai stato raggiunto da altre contestazioni o sottoposto a processo per altri fatti di altri procedimenti; - al fatto che non era stata svolta alcuna attività di indagine sugli interventi eseguiti nel cimitero per verificare fattivamente la esistenza di un vero e proprio "monopolio" da parte del Giordano, per di più esercitato sotto l'egida e il condizionamento garantiti dalla capacità persuasiva scaturente dalla appartenenza al sodalizio mafioso di riferimento; monopolio cessato con l'emanazione di apposito bando, nel gennaio 2016, che avrebbe coinciso con la cessazione della attività del Giordano (tanto che, aveva spiegato la difesa, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia si riferiscono agli anni 2011-2013); - alla mancata considerazione dell'autonomia imprenditoriale del cognato dell'indagato, Crisalli Natale, e alla mancata valutazione della circostanza che quest'ultimo svolgesse lavori, all'interno del cimitero, concorrendo con la ditta di Idà Francesco; - alla mancanza di rilievo della vicenda della occupazione dall'immobile occupato dai coniugi Villetti-Macheda per destinarlo alla compagna di Filippo Chirico; in quel contesto, secondo il Tribunale, il Giordano "veniva coinvolto, in quanto incaricato della realizzazione dei lavori di ristrutturazione".

Nella memoria difensiva si sottolineava come, in relazione a quella vicenda, mentre il Chirico e il Tomaselli erano stati attinti da ordinanza custodiale, nessuna contestazione era stata elevata nei confronti del Giordano il quale si sarebbe limitato ad eseguire, tramite la propria ditta, dei lavori di tinteggiatura; - alla irrilevanza dell'episodio del "cavallo di ritorno" erroneamente considerato come ulteriore elemento di conforto alla riferita posizione apicale del Giordano all'interno del sodalizio e nella "zone" di competenza; non prendendo in considerazione le osservazioni svolte dalla difesa circa il rapporto intercorrente tra l'indagato e la comunità ROM, che vivevano nel medesimo quartiere. 1.2.Nell'ordinanza emessa a seguito dell'annullamento con rinvio da parte da parte di questa Corte, il Collegio della cautela evidenzia che: -solo nel capo di incolpazione si attribuisce all'indagato il ruolo di appartenente sia alla cosca Rosmini che alla cosca Zindato, mentre nel corpo dell'ordinanza Giordano viene inquadrato all'interno della cosca Rosmini federata alla cosca Serraino; -l'attendibilità del Liuzzo deriva innanzitutto dalla sua accertata intraneità alla cosca Rosmini; -le contraddizioni tra le dichiarazioni di Liuzzo e quelle di De Rosa sono irrilevanti, posto che la cosca Rosmini è storicamente federata alla cosca Serraino. -le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano conferma nelle intercettazioni in merito all'ingerenza della cosca all'interno del cimitero di Modena senza alcun titolo giustificativo, atteso che l'indagato non risulta titolare di imprese edili (rivolgendosi a un dipendente delle pompe funebri, che si era rivolto a una ditta diversa da quella del Giordano, Crisalli dichiara: "noi stabiliamo chi deve murare i morti" e ancora: "all'Arangea - altro cimitero - puoi fare quello che vuoi, non a Modena, sennò poi hai anche a che fare con mio cognato");- il Giordano era percepito anche da terzi come referente della cosca nel quartiere Modena; ciò risulta ulteriormente comprovato dall'episodio cui fa riferimento la conversazione del 25 agosto 2012, nel corso del quale l'esponente di una cosca federata lo stava cercando perchè intercedesse per la restituzione (tipica ipotesi di "cavallo di ritorno") di un motorino che era stato rubato da alcuni zingari. 2.Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione Giordano, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione per ciò che riguarda le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Con riferimento a tale punto di rinvio il Tribunale del riesame motiva in modo manifestamente illogico allorquando individua il riscontro della infondatezza della doglianza nel testo della contestazione provvisoria, poiché, dalla lettura della rubrica non emergerebbe alcuna contemporanea collocazione dell'odierno ricorrente in consorterie diverse o, comunque, contrapposte tra loro. Con riferimento alla attendibilità di Liuzzo, la stessa viene fatta derivare dalla sua intraneità alla cosca Rosmini, senza alcuna riflessione critica sulla coerenza interna del dichiarato ovvero sulla precedente esperienza processuale, quale coimputato di Giordano per associazione mafiosa.

Il Tribunale omette di motivare, sempre in ordine alla attendibilità di Liuzzo, sull'evidente contrasto riferito alla duplice veste di capo mafioso e "confidente" dei carabinieri. La motivazione è, poi, contraddittoria allorquando esamina le dichiarazioni del collaboratore De Rosa riferite alla collocazione di Giordano con la cosca Serraino, piuttosto che con la cosca Rosmini. Secondo il Collegio non vi sarebbe contraddizione poiché i Serraino sarebbero federati con i Rosmini, senza spiegare cosa significhi in termini pratici tale federazione. 2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi circa la esistenza degli elementi tipici della associazione mafiosa. Le intercettazioni non possono costituire riscontro alle dichiarazioni di Liuzzo poichè da esse si evince unicamente lo svolgimento di qualche attività edilizia all'interno dell'area cimiteriale del quartiere Modena. Il Collegio non ha motivato in ordine al fatto che l'attività presso il cimitero fosse il frutto di intimidazione mafiosa. Fortemente contraddittoria si rivela la conclusione cui giunge il Tribunale del riesame per motivare la eventuale sussistenza della condotta tipica, avuto riguardo alla attività edilizia, alla luce della emanazione del bando comunale del 18 gennaio 2016 finalizzato a disciplinare le regole di accesso delle imprese edili nelle aree cimiteriali.

Stando alla ricostruzione operata nell'ordinanza impugnata, la condotta asseritamente posta in essere dal Giordano non avrebbe subito alcuna interruzione, poiché tale attività avveniva senza alcun titolo formale. Pertanto il Tribunale, senza alcun concreto riferimento, e in contraddizione con gli elementi processuali acquisiti e caratterizzati da una attività captativa protrattasi solo sino al 2013, ravvisa, nonostante vuoti investigativi durati sette anni e senza alcun riscontro documentale, una reiterazione della condotta. Il Tribunale non fornisce, inoltre, alcuna risposta sufficiente sulla rilevanza della condotta dell'indagato nella vicenda dell'occupazione dell'immobile dei coniugi Villetti Macheda, mentre motiva in maniera manifestamente illogica circa la pratica del "cavallo di ritorno".

Il Collegio della cautela avrebbe dovuto spiegare se la eventuale condotta del Giordano negli episodi sporadici di tale pratica fosse sintomatica ed espressiva del ruolo di vertice ricoperto all'interno della asserita associazione piuttosto che introdurre l'illogico "criterio transitivo" di attribuzione della condotta (si rivolgono a Crisalli e "in via mediata" al Giordano). OSSERVATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. In ordine primo motivo, deve rilevarsi come le considerazioni del Tribunale sulla 'ndrangheta e la sua articolazione in mandamenti e "locali " non siano affatto di carattere meramente storico-esegetico ma forniscano specifiche e articolate indicazioni sulla collocazione del prevenuto nella sola cosca Rosmini, federata alla cosca Serraino, così da dare logica e coerente risposta al rilievo sollevato sul punto nella sentenza di annullamento. Quanto, poi, alle considerazioni sviluppate dal Tribunale del riesame in ordine all'attendibilità delle propalazioni, il ricorso omette di confrontarsi con le intercettazioni telefoniche ampiamente riportate sul punto specifico nel provvedimento impugnato a comprova della sinergia in essere, tale da escludere ogni contraddittorietà delle propalazioni.

Il Collegio della cautela richiama, infatti le intercettazioni, dalle quali sembra effettivamente emergere il ruolo del Giordano quale gestore, in regime di monopolio, di tutte le attività di costruzione all'interno del cimitero del quartiere Modena, attraverso aziende a lui riconducibili, nonché, in maniera velata, il vincolo di intimidazione mafioso, avendo riguardo al suo legame con Manglaviti e, all'affermazione di Crisalli - chiaramente suo sottoposto - che dichiara che nulla si può decidere al cimitero di Modena, se non interpellando lui e Giordano.3.In ordine al secondo motivo, sui caratteri tipici dell'associazione mafiosa, deve rilevarsi come le asserite contraddizioni e omissioni lamentate in ricorso esprimano invece, in alcuni casi, meri dissensi valutativi non ascrivibili alle categorie della manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, in altri casi, vere e proprie sollecitazioni a rivalutazioni di merito inammissibili nella presente sede.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, sussistendo profili di colpa, di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. pod. proc. p