Sentenza — n. 7052/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha condannato, all'esito di rito abbreviato, Rossella Scala alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in relazione alla commissione dei reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblici ufficiali. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. L'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nei confronti di due distinti pubblici ufficiali, ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale dei reati. In relazione al più grave reato di resistenza è, infatti, stata comminata la pena di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e l'aumento ex art. 81 cod. pen. è stato effettuato unicamente in relazione all'art. 614 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, art. 337 cod. pen, art. 614 cod. pen; Sentenza — n. 7052/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. L'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nei confronti di due distinti pubblici ufficiali, ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale dei reati. In relazione al più grave reato di resistenza è, infatti, stata comminata la pena di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e l'aumento ex art. 81 cod. pen. è stato effettuato unicamente in relazione all'art. 614 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Scala Rossella, nata a Asola il 16/08/1969 avverso la sentenza del 11/02/2021 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Brescia ha condannato, all'esito di rito abbreviato, Rossella Scala alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione in relazione alla commissione dei reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblici ufficiali.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, denunciando, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. L'imputata è stata condannata per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. commesso nei confronti di due distinti pubblici ufficiali, ma il Tribunale non ha riconosciuto il concorso formale dei reati. In relazione al più grave reato di resistenza è, infatti, stata comminata la pena di mesi sei di reclusione (corrispondente al minimo edittale) e l'aumento ex art. 81 cod. pen. è stato effettuato unicamente in relazione all'art. 614 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Come risulta contestato nel capo di imputazione e come è rilevato nella motivazione della sentenza, l'aggressione è stata effettuata dalla Scala autonomamente a danno di due pubblici ufficiali. Nel determinare la pena in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale sub capo 2), il Tribunale ha omesso di tenere conto delle coordinate ermeneutiche tracciate dal più ampio consesso di questa Corte di legittimità, alla stregua delle quali integra un concorso formale di reati, a norma del combinato disposto degli artt. 81, comma primo, e 337 cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40931 del 22/02/2018 - dep. 24/09/2018, Apolloni, Rv. 27377101). Con ciò incorrendo in una violazione di legge che riverbera nella nullità della decisione.
3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con riguardo alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Brescia, in ossequio al disposto dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.Il Giudice del rinvio dovrà procedere alla nuova determinazione della pena, tenendo conto della regula iuris fissata dalle Sezioni Unite di questa Corte in tema di resistenza in danno di una pluralità di pubblici ufficiali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia per l'applicazione della continuazione Così deciso il 25 novembre 2021 Il ConsigReFe estensore Il Presi ente Maria Sabbia Vino Giorgi Fi elbo i DEPO