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Sentenza — n. 7051/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows generic mitigating circumstances claim but dismisses generic appeal against criminal liability.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7051/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the application of generic mitigating circumstances while declaring the rest of the appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court ignored a prior acquittal on other charges and failed to address his request for leniency. The court held that the omission of a specific response to the mitigation request constituted a violation of law, necessitating a remand for a new examination on that point.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. proc. pen.; Art. 624 cod. proc. pen.: When a sentencing decision omits a specific response to a request for generic mitigating circumstances, the judgment is flawed and must be annulled with remand for a new examination on that specific issue.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances omission of response annulment with remand inadmissible appeal criminal liability favoreggiamento traffico aggravato di stupefacenti infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente.
art. 337 cod. pen
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 16 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Aidara Fariss per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057
Tale motivazione, in alcuni casi, può essere implicita, come quando si applichi, ad esempio, la recidiva o si evidenzino nella narrativa della sentenza elementi incompatibili con l'attenuazione della pena ( Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aidara Fariss, nato in Senegal il 28/02/1988 avverso la sentenza del 28/04/2021 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la dichiarazione di inammissibilità nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 16 dicembre 2019, ha rideterminato la pena inflitta a Aidara Fariss per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. in mesi sei di reclusione, confermando nel resto.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1.violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità. Le sentenze di merito hanno trascurato il fatto che la contestazione aveva origine da un accertamento della Guardia di Finanza su merci contraffatte in maniera talmente grossolana che era stata pronunciata sentenza di assoluzione per tutti gli altri capi di imputazione. La pacifica ravvisabilità delle contraffazioni, rende inverosimile l'esigenza di Aidara di opporsi all'accertamento dei pubblici ufficiali e di aggredire uno di loro per darsi alla fuga. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza non ha in alcun modo preso in considerazione la motivata richiesta della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il primo motivo è inammissibile perché generico, oltre che manifestamente infondato. La censura confonde, infatti, la pretesa irragionevolezza del movente -che costituisce semmai parametro di gravità della condotta e che, comunque, non è tale, visto l'intento di sfuggire comunque all'identificazione ed evitare il sequestro della merce - con la prova del dolo e del fatto.

3. Il secondo motivo è fondato. La sentenza omette completamente di rispondere alla specifica doglianza difensiva in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione, in alcuni casi, può essere implicita, come quando si applichi, ad esempio, la recidiva o si evidenzino nella narrativa della sentenza elementi incompatibili con l'attenuazione della pena ( Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057). Questo non vale nel caso in esame, in cui si evidenzia l'incensuratezza dell'agente, la modesta entità del fatto e la circostanza che sono di poco superati i confini della resistenza passiva non punibile: in tale situazione, a fronte della richiesta di applicazione delle circostanze, non può che registrarsi la totale assenza di risposta nella sentenza, che comporta il suo annullamento con rinvio per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile la sentenza in relazione alla responsabilità del ricorrente. Così deciso il 25 novembre 2021 Il Consliere estensore Il Prèfidente Maria S 11 Vigna Giorgio, Adel