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Ordinanza — n. 6636/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against appellate sentencing reform for generic mitigating circumstances as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6636/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appellant's appeal inadmissible de plano regarding the appellate court's reform of the sentence. The lower court had granted generic mitigating circumstances and adjusted the penalty for evasion after the defendant waived other grounds. The Supreme Court ruled that such appeals are inadmissible because the specific grounds raised do not fall within the permissible scope for appeals against sentencing reforms in this context.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: Appeals against appellate sentencing reforms are inadmissible if they concern only generic mitigating circumstances or the content of the judgment, as these do not relate to the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent pronouncements.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances appellate sentencing reform inadmissible appeal evasion crime de plano inadmissibility rinuncia al dibattimento orale tacita revoca dell'opposizione vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
272969); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottabile de plano, consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
272969); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottabile de plano, consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Loche Giona, nato a Roma il 17/05/1989 avverso la sentenza del 17/09/2021 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento di una richiesta formulata dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di condanna di primo grado emessa il 19 aprile 2021 dal Tribunale di Velletri, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena inflitta a Giona Loche - che aveva rinunciato agli altri motivi della sua impugnazione - con riferimento al reato di evasione; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato il quale ha dedotto il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottabile de plano, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/02/2022 Il Con ígliele estensore Aprile DEPOSITATO III CANCELLE.RIA'