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Sentenza — n. 6634/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against preventive seizure order due to lack of legal grounds and improper motivation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6634/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to lift a preventive seizure on shares and quotas. The appellant argued the lower court violated procedural limits by citing confiscation purposes instead of the required preventive intent, and claimed the seizure was improperly motivated. The court ruled that third parties can only contest ownership or lack of contribution to the crime, not the underlying legal basis of the seizure, and that the appeal lacked a concrete practical interest.

Regesto Legislator

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Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 322-bis, cod. proc. pen.; Art. 325, comma 1, cod. proc. pen. A third party challenging a preventive seizure may only assert ownership or lack of criminal contribution, not contest the legal grounds of the measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure third party rights confiscation purpose procedural limits inadmissible appeal periculum in mora legal motivation sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

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Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
— di cui la difesa aveva lamentato la mancata osservanza — ma anche per consentire l'adozione di una confisca obbligatoria, dunque ai sensi del comma 2 dello stesso art. 321 del codice di rito.
Art. 322-bis, cod. proc. pen.
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod.
Art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il secondo motivo del ricorso, nella sua seconda parte, è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, essendo stato denunciato, in sostanza, un vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova: laddove, come noto, l'art. 325, comma 1, cod.
Art. 452-quaterdecies, cod. pen.
art. 322-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod.
art. 321 cod. proc. pen
— di cui la difesa aveva lamentato la mancata osservanza — ma anche per consentire l'adozione di una confisca obbligatoria, dunque ai sensi del comma 2 dello stesso art. 321 del codice di rito.
art. 322 cod. proc. pen
Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Leonardi Agata, nata a Catania il 14/05/1961 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente l'avv. Ambra Giovene, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Catania, adito ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da Agata Leonardi e, per l'effetto, confermava il provvedimento del 9 luglio 2021 con il quale il Tribunale di Catania aveva rigettato una richiesta di dissequestro delle azioni e delle quote della Sicula Trasporti s.p.a., della Gesac s.r.l. e della Eta-Service s.r.l. intestate alla Leonardi per un valore pari ad un terzo del totale, in precedenza sottoposte alla misura del sequestro preventivo applicata - con due diversi decreti - nel processo a carico dei di lei fratelli Antonino Leonardi e Salvatore Leonardi, imputati, tra l'altro, in relazione al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Leonardi, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale, la quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 310 e 322-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale dell'appello cautelare disatteso i limiti fissati dal devolutum, avendo fatto riferimento alla circostanza che il sequestro delle azioni e delle quote delle società sarebbe stato disposto per la finalità di confisca, laddove risulta che la misura cautelare reale sia stata confermata dal tribunale del riesame solo con riferimento alle finalità innpeditive e che la richiesta avanzata dalla Leonardi, terzo estraneo rispetto ai reati, aveva riguardato solo tale esigenza: essendo stato specificato come la restituzione e la gestione dei titoli di cui ella è intestataria non avrebbe ostacolato l'amministrazione giudiziaria delle aziende. 2.2.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 321, comma 2, cod. proc. pen., e 452-quaterdecies, quinto comma, cod. pen., per avere il Tribunale di Catania motivato il rigetto dell'appello facendo riferimento alla finalizzazione del disposto sequestro alla confisca, laddove già in sede di riesame del provvedimento genetico di tale misura fosse stato chiarito che la legittimità della stessa era stata applicata solo con finalità innpeditive; nonché facendo riferimento al contenuto di una intercettazione, che avrebbe dimostrato come la prevenuta, oltre ad essere intestataria fittizia di quelle quote, fosse a conoscenza delle attività illecite svolte dal fratello: registrazione che il tribunale del riesame aveva già in precedenza valutato, sostenendo che dalla stessa emergeva come la donna fosse estranea a quel traffico di rifiuti. 2.3.

Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Catania, sottraendosi all'obbligo motivazionale cui era tenuto, erroneamente sostenuto che la valutazione del profilo del periculum, da fronteggiare con il disposto sequestro, fosse assorbito da quello concernente la confiscabilità dei beni soggetti a vincolo.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Agata Leonardi sia inammissibile.

2. Il primo e il secondo motivo del ricorso (per quest'ultimo con riferimento al suo primo periodo) non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché in parte generici e in parte manifestamente infondati. La prospettazione delle doglianze difensive è avvenuta in maniera confusa e senza un reale confronto con gli argomenti valorizzati dal tribunale dell'appello cautelare: essendo stata denunciata una violazione del principio devolutivo della impugnazione, laddove il Tribunale di Catania aveva del tutto correttamente spiegato come il sequestro preventivo delle azioni e delle quote di quelle società fosse stato disposto non solo per garantire le finalità impeditive di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen.

— di cui la difesa aveva lamentato la mancata osservanza — ma anche per consentire l'adozione di una confisca obbligatoria, dunque ai sensi del comma 2 dello stesso art. 321 del codice di rito. Sotto questo punto di vista appare priva di pregio la censura formulata dalla difesa nella parte in cui si è sostenuto che il tribunale dell'appello cautelare avrebbe impropriamente valorizzato il tenore della ordinanza in precedenza adottata, il 5 novembre 2020, dal tribunale in sede di riesame ex art. 322 cod. proc. pen., perché tale provvedimento aveva "evidenziato l'erroneo utilizzo del parametro di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.": e ciò perché, dalla lettura della motivazione di quella ordinanza (di cui è copia in atti) si evince come il collegio del riesame, nel valutare le questioni poste dalla difesa degli indagati in relazione all'esistenza del requisito del periculum in mora, avesse affermato cosa esattamente contraria, sottolineando che il sequestro era stato disposto anche ai sensi dell'art. 452-quaterdecies cod. pen. proprio perché avente ad oggetto beni destinati alla confisca obbligatoria.

In tale ottica la aspecificità del motivo si collega pure alla incompleta prospettazione dell'interesse a coltivare l'impugnazione, non avendo la ricorrente puntualizzato in che termini la decisione sollecita con il gravame avrebbe potuto avere per lei un concreto effetto pratico favorevole, considerato che le azioni e le quote delle quali era stata domandata la restituzione sarebbero, comunque, rimaste sottoposte al vincolo giuridico ad altro titolo.

3. Il secondo motivo del ricorso, nella sua seconda parte, è inammissibile perché presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, essendo stato denunciato, in sostanza, un vizio di motivazione, sub specie di travisamento della prova: laddove, come noto, l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in materia di misure cautelari reali possa essere proposto esclusivamente per far valere violazioni di legge.

4. Il terzo motivo del ricorso, avente ad oggetto la lamentata risposta alla censura difensiva relativa alla mancanza del requisito del periculum idoneo a giustificare l'applicazione del sequestro preventivo ai fini di confisca, è manifestamente infondato. Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senza potere contestare - così come è avvenuto nel caso di specie - l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (così, tra le tante, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700).

5. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/02/2022 Il Consi iere,estensore