Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6632/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for re-examining previously rejected procedural nullity arguments. The court rejects the claim that a new error exists regarding notification validity. The decision holds that procedural nullity must be raised at first instance. The court rules the appeal inadmissible due to lack of novelty. The applicant is condemned to pay procedural costs and fines. The court applies the principle of non-repetition of issues. The ruling emphasizes strict adherence to procedural timelines. The court clarifies the scope of extraordinary appeals. The decision upholds the finality of first-instance rulings. The applicant failed to meet the burden of proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6632/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the extraordinary appeal inadmissible de plano, ordering the applicant to pay procedural costs and a fine. The court found the appeal merely re-proposed a factual issue regarding notification validity that had already been evaluated and dismissed in a prior judgment. The court ruled that procedural nullity must be raised at the first instance and cannot be remedied by a new appeal for cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.: The extraordinary appeal for cassation is inadmissible if it substantially re-proposes a factual issue already decided, and procedural nullity must be raised at the first instance as it cannot be cured by a new appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
extraordinary appeal inadmissibility procedural nullity timing repetition of issues burden of proof first instance rulings cassation procedure notification validity ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.
Art. 625-bis, comma 1, cod. proc. pen.
art. 625-bis cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Passamonti Silvano, nato a Morbegno il 14/05/1961 avverso la sentenza del 20/05/2021 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; rilevato che con ricorso straordinario presentato ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., Silvano Passannonti, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha impugnato l'ordinanza sopra indicata, lamentando l'errore commesso dalla Corte di cassazione nel dichiarare la inammissibilità di altro precedente ricorso straordinario con cui era stato dedotto un errore nell'esame della documentazione richiamata con l'eccezione di nullità delle notificazioni del decreto che aveva disposto il giudizio di primo grado e del decreto di citazione in grado di appello; considerato che il ricorso oggi in esame è stato presentato fuori dai casi consentiti, in quanto con lo stesso è stata sostanzialmente riproposta la medesima questione di fatto già valutata e decisa con la sentenza gravata del 20 maggio 2021: pronuncia nella quale questa Corte di cassazione aveva chiarito come con la sentenza dello stesso Supremo Collegio del 1° ottobre 2020 fosse stata dichiarata la inammissibilità dell'originario ricorso ordinario per la genericità della doglianza difensiva, non avendo l'imputato assolto l'onere di specificità delle premesse storiche della questione posta al suo esame; rilevando come il ricorrente non avesse "chiarito sotto il profilo processuale in quali procedimenti (erano) state effettuate le diverse elezioni di domicilio, limitandosi ad indicare l'ordine temporale delle stesse"; e, comunque, come la denunciata invalidità dovesse essere qualificata in termini di nullità relativa e dovesse ritenersi, perciò, oramai sanata perché dedotta per la prima volta solo nel giudizio di legittimità; che, pertanto, il nuovo ricorso straordinario solo apparentemente riguarda un nuovo errore materiale o di fatto, essendo stato prospettato un errore di diritto (inerente alla natura della eccepita nullità), che non è mai emendabile con il ricorso straordinario per cassazione; che il ricorso è, dunque, inammissibile e che la relativa declaratoria può essere pronunciata de plano ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; che da tanto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/02/2022 Il Consi er 9stensore Il Presidente Er rile Angk Co5tgnzo D