Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6630/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court corrects a clerical omission in a cassation ruling regarding sentencing remand.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6630/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation corrected a clerical error in its January 19, 2022, ruling that had annulled a lower court's decision on sentencing but failed to remand the case for a new trial. The appellant argued the omission of the remand instruction constituted a nullity, while the Court found it to be a mere material mistake. Consequently, the Court ordered the correction of the record to include the necessary remand to another appellate section.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: A clerical omission in a cassation judgment that fails to remand a case for a new trial does not constitute a nullity if it does not affect the essential nature of the decision, warranting only a correction of the record.

Parole chiave

Generato dall'IA
clerical error correction material mistake nullity of judgment remand for new trial cassation procedure appellate remand dispositive omission impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale relativa alla sentenza della Sesta Sezione penale del 19/01/2021, sul ricorso n. R.G. 21083/2021, proposto da Bellitti Gianni, nato a Potenza il 23/07/1968 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Potenza; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Martino Rosati; RILEVATO che, con sentenza emessa all'udienza del 19 gennaio 2022, la Sesta Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello di Potenza in epigrafe indicata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, tuttavia omettendo in dispositivo, per un mero refuso, di disporre il necessario rinvio al competente giudice di merito per le statuizioni sul punto, ad esso riservate; che si tratta di omissione che non determina nullita,ve relativa a disposizione non discrezionale e,fion comporta modificazione essenziale dell'atto;

P.Q.M.

dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 19 gennaio 2022, sul ricorso n. 21083 del 2021, aggiungendo, dopo la parola "sanzionatorio", la seguente dicitura: "e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Potenza". Manda alla cancelleria per l'annotazione sugli originali. Così deciso in Roma 11 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Martirú) Rosati DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 23 FEB 20,