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Ordinanza — n. 6625/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court revokes death penalty judgment due to defendant's death before final decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6625/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the defendant's death an error material under Article 130 of the Code of Criminal Procedure, necessitating the revocation of the final judgment. The court found that the accused died in December 2016, after the lower court's decision but before the Supreme Court's final ruling on July 20, 2017. Consequently, the legal basis for the conviction vanished, leading to the annulment of the appellate sentence without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 130 cod. proc. pen.; The death of the accused occurring after the lower court's decision but before the Supreme Court's final judgment extinguishes the crime legally, rendering the subsequent decision void and subject to correction as a material error.

Parole chiave

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death of accused extinction of crime material error correction Supreme Court revocation Italian criminal procedure disposizione a causa di morte pena di morte estinzione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 130 cod. proc. pen.
La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod.
art. 130 cod. proc. pen
La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero
12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv.
Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro
269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv.
Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis
252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv.
Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino
Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv.
Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone
Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv.
Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017
5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sull'istanza proposta dal Procuratore generale della Repubblica presso la Cotte di appello di Roma nei confronti di Bacalanovic Bojan, nato il 05/04/1990 in Jugoslavia avverso la sentenza del 20/07/2017 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento su indicato e l'istanza; udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Bacalanovic Bojan avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 15 aprile 2016 (n. 3610/2016). E in seguito pervenuta, in data 30 novembre 2021, una nota della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, con la quale si richiamava l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 9 ottobre 2017, che disponeva la trasmissione a questa Suprema Corte della richiesta in executivis presentata dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ai fini della declaratoria di estinzione della pena per morte del reo, sul rilievo che il condannato era deceduto il 14 dicembre 2016, ossia dopo la sentenza - divenuta irrevocabile - pronunciata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Roma e prima della sentenza pronunciata da questa Suprema Corte, con la conseguente attribuzione alla Corte di cassazione della competenza a dichiarare la giuridica inesistenza della propria decisione.

2. E' stata di conseguenza fissata udienza camerale de plano per la correzione dell'errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, verificatasi prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte dell'imputato ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione; Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541;

Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636). La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio, in quanto la mancanza del soggetto nei cui confronti si esercita l'azione penale determina l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato per morte dell'imputato (da ultimo, v.

Sez. 3, n. 25995 del 06/03/2019, Falcone, Rv. 276013; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Rv.233636; Sez. 2, n.7632 del 16/11/2017, dep.16/02/2018, Rv.272372).

2. Nella specie, risulta dagli atti l'intervenuto decesso del Bacalanovic Bojan ancor prima che la sentenza n. 45364 del 20 luglio 2017 di questa Corte venisse deliberata. Il decesso dell'imputato, pertanto, ha reso inesistente la successiva sentenza, che deve essere revocata, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza di appello, che era stata personalmente impugnata dall'interessato, per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 45364/2017, emessa da questa Corte all'udienza del 20 luglio 2017 nei confronti di Bacalanovic Bojan e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma in data 15 aprile 2016 per essere il reato estinto per morte dell'imput