Sentenza — n. 6619/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Grassi Stefano nato a Reggio Emilia il 26/09/1969 avverso la sentenza del 07/12/2020 della Corte Appello di Brescia udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 6619/2022 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato espone in modo confuso ragioni di sospetto sulla presunta eccessiva velocità di trattazione del ricorso, a suo dire indice di accordi tra giudice di Appello e di Cassazione, ricollegando tale presunta anomalia ad una reazione alle sue denunce penali nei confronti di magistrati della Corte di appello di Brescia e del Tribunale di Venezia. Al di là della genericità delle ragioni, tale da non consentire neanche un giudizio di plausibilità e, quindi, già comportando un giudizio di manifesta infondatezza, comunque non è stato assolto l'onere della prova, a carico del dichiarante ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato prodotto alcun elemento a sostegno dei fatti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Grassi Stefano nato a Reggio Emilia il 26/09/1969 avverso la sentenza del 07/12/2020 della Corte Appello di Brescia udita la relazione svolta dal Presidente Pierluigi Di Stefano; lette le conclusioni del PG Alessandro Cimmino che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stefano Grassi con atto depositato alla direzione del luogo di detenzione ha ricusato il presidente e il relatore del collegio di questa Corte, settima sezione penale, chiamati a decidere all'udienza del 10 settembre 2021 sul suo ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 7 dicembre 2020 che confermava la sua condanna per il reato di ricettazione. Sostiene il difetto di parzialità dei magistrati ricusati. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi la dichiarazione di ricusazione inammissibile. La dichiarazione di ricusazione è inammissibile.
L'imputato espone in modo confuso ragioni di sospetto sulla presunta eccessiva velocità di trattazione del ricorso, a suo dire indice di accordi tra giudice di Appello e di Cassazione, ricollegando tale presunta anomalia ad una reazione alle sue denunce penali nei confronti di magistrati della Corte di appello di Brescia e del Tribunale di Venezia. Al di là della genericità delle ragioni, tale da non consentire neanche un giudizio di plausibilità e, quindi, già comportando un giudizio di manifesta infondatezza, comunque non è stato assolto l'onere della prova, a carico del dichiarante ex art. 38, comma 3, cod. proc. pen., non essendo stato prodotto alcun elemento a sostegno dei fatti.
In ragione dell'inammissibilità del ricorso va applicata la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo. PQM Dichiara inammissibile la dichiarazione di ricusazione e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della cassa delle ammende. Roma, così deciso all'udienza del 3 dicembre 2021 Il preside te stensore PiI iai b tefano DEPOSITA