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Sentenza — n. 6614/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds and infounded claim on particular triviality.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6614/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Leonardo Nicosia's appeal against his conviction for threats inadmissible. Nicosia argued the lower court erred in finding threats proven and incorrectly denied the defense of particular triviality of the offense. The court rejected the appeal because the grounds were too generic and the claim of triviality was infounded given the duration and gravity of the conduct.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal must specify precise grounds for criticism rather than merely asserting innocence, and the defense of particular triviality requires an assessment of the objective gravity and duration of the threatening conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility particular triviality defense specific grounds requirement threats conviction Cassazione Roma minaccia nel diritto penale reato di coazione risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato Leonardo Nicosia in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt.
Art. 131-bis cod. pen.
Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
Art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n.
Art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.
art. 393 cod. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato Leonardo Nicosia in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt.
art. 131-bis cod. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Nicosia Leonardo, nato a RiberR(AG) il 03/12/1961 avverso la sentenza del 10/11/2020 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente, avv. Massimo Oreste Finotto, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Perugia confermava la pronuncia di primo grado del 6 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Terni aveva condannato Leonardo Nicosia in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen., così diversamente qualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen., per essersi, in Terni dalla fine di settembre 2014 al 10 dicembre 2014, al fine di esercitare un preteso diritto e pur potendo ricorrere al giudice, fatto arbitrariamente ragione da sé medesimo minacciando in più occasioni Tonino Salvati: in particolare, durante il periodo di locazione di un immobile, il Nicosia aveva preteso dal Salvati, figlio del proprietario di quella casa - che si era rifiutato di stipulare il contratto e, anzi, poco dopo l'avvio della relazione aveva subito domandato la riconsegna dell'immobile - la restituzione della somma di 2.000 euro a titolo di restituzione della caparra, di corrispettivo per i mobili che gli avrebbe lasciato e di rimborso delle spese di allaccio delle utenze domestiche che egli (Nicosia) aveva sostenuto; formulando frasi minatorie all'indirizzo del Salvati che, in diversi incontri, aveva ribadito la richiesta di ottenere in restituzione "una casa occupata abusivamente".

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Nicosia, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 393 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado benché le emergenze processuali non avessero provato che l'imputato aveva minacciato il suo interlocutore ed avessero, invece, dimostrato che il prevenuto aveva solo cercato di definire bonariamente un contrasto di natura civilistico, sorto perché il Salvati si era rifiutato di formalizzare il contratto. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale negato all'imputato l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, con un ingiustificato riferimento al lungo intervallo temporale durante il quale le asserite minacce erano state più volte formulate; senza considerare che la vicenda si era protratta per un "capriccio" del Salvati, che l'imputato non era stato mai condannato per reati della stessa indole e non vi era il rischio che condotte dello stesso tipo potessero essere reiterate.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Leonardo Nicosia sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a reiterare una mera attestazione di innocenza, senza specificare gli aspetti dei criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia, sul punto integrata dalla conforme sentenza di primo grado, con la quale i giudici di merito avevano spiegato perché fosse attendibile la versione accusatoria resa dal Salvati.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nel rispondere alla sollecitazione formulata in maniera non particolarmente specifica dall'appellante, la Corte territoriale ha chiarito come non potesse considerarsi di particolare tenuità una condotta minacciosa che si era protratta per un significativo arco temporale di tre mesi: così sottolineando come all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. fossero ostative le modalità oggettivamente gravi delle reiterate condotte tenute dall'imputato, risultato pure gravato da vari precedenti penali.

Tale decisione si pone in linea con l'orientamento interpretativo fornito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). (12 4.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissa re nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend