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Sentenza — n. 5558/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of legal grounds and admissibility issues.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5558/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione rejected Angelo Gagliardi's cassation appeal against a detention order issued by the Catanzaro Tribunal. The defense argued procedural errors regarding territorial jurisdiction and insufficient reasoning on evidentiary weight and association charges. The court found most arguments inadmissible as they raised new factual issues or lacked legal interest, while the remaining grounds were insufficient to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.; Art. 363, n. 1, lett. c) c.p.p.: The Supreme Court dismisses appeals where the contested decision is based on facts not properly examined or where the appeal raises new factual questions without legal interest.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal detention order drug trafficking admissibility of appeal association charges territorial jurisdiction evidentiary weight indagine per riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, n. 1, lett. a) e b) c.p.p.
Art. 363, n. 1, lett. c) c.p.p.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
309), 27) e 28) (art. 73 d.P.R. n. 309/90).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585
Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020 Rv. 279508
Il quinto e sesto motivo sono inammissibili per carenza di interesse non incidendo le relative questioni sull'an e quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020 Rv. 279508).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gagliardi Angelo, nato a Soverato il 6/9/1995 avverso la ordinanza del 11/5/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Cicino Vincenzo che ha chiesto raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 15 marzo 2021 nei confronti di Angelo Gagliardi con la quale al predetto è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 1)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), 27) e 28) (art. 73 d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Gagliardi deducendo: 2.1. Con il primo motivo, inosservanza degli artt. 8, 9, 12 e 16 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della eccezione di incompetenza territoriale della A.G. di Catanzaro in favore di quella di Milano, risultando sovrapponibile la attuale contestazione con quella definita dalla A.G. milanese. Mentre nell'ambito della indagine 'Area 51" risulta essere stata già individuata la parte afferente alla base operativa della associazione in Lombardia - dove risiedeva Riitano, individuato dall'accusa quale personaggio principale della vicenda oggetto del presente procedimento - in questo sarebbe stata scoperta la presunta base direzionale calabrese, già conte:stata nel procedimento milanese e li rimasta ignota.

Il Tribunale poi erra nella parte in cui si occupa della competenza per connessione in quanto la connessione, in uno con la formulazione dei capi di imputazione con la specifica afferenza al territorio lombardo, avrebbe definitivamente attestato la perfetta sovrapponibilità dei due presunti gruppi investigati, non rilevando la assenza della contemporanea pendenza nella medesima fase processuale dei due procedimenti. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motnvazione per la mancata valutazione delle deduzioni difensive in ordine alla gravità indiziaria del reato sub capo 27) con riferimento alla inveritiera affermazione fatta dal ricorrente nella captazione considerata mancando la individuazione del soggetto al quale era stata sequestrata la sostanza cui si riferiva lo stesso ricorrente quando lamentava la perdita di tremila euro di "erba". 2.3.

Con il terzo motivo, in riferimento al reato di cui al capo 28), vizio della motivazione in relazione alla deduzione difensiva che aveva fatto leva sulla mancata individuazione dello stupefacente sequestrato e sulla istanza di riqualificazione della condotta per la mancata identificazione della natura della sostanza. 2.4. Con il quarto motivo, violazione di legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla partecipazione associativa del ricorrente risultando dalla captazione n. 3041 del 8/6/2019 riportata nel provvedimento impugnato la prova della estraneità del ricorrente al presunto gruppo investigato, confessata dallo stesso ricorrente, del quale non si individua il contributo associativo.

Del pari andava diversamente letto l'affidamento delle somme al Gallace e la detenzione di somme su incarico di questi. Inoltre, il Tribunale ha omesso di considerare il contenuto della informativa integrativa della Guardia di Finanza del 2/11/2020, nella quale per la prima volta emerge il ricorrente senza aver posseduto il telefono illecito comune ad altri compartecipi e dalla quale risulta la poca stima del ricorrente da parte del Galati e l'assenza di relazioni del ricorrente con i principali protagonisti delle vicende oggetto di indagine. 2.5.

Con il quinto motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione al riconoscimento della aggravante della transnazionalità relativa al capo 28) apoditticamente affermato, in mancanza della prova di esistenza di gruppi criminali organizzati diversi da quello enunciato. 2.6. Con il sesto motivo, inosservanza della legge penale e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante della ingente quantità apoditticamente affermata in relazione al capo 28) ed in assenza di elementi che indichino la qualità della sostanza. 2.7.

Con il settimo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendosi il Tribunale limitato a richiamare la gravità del fatto contestato, mancando la ordinanza della indicazione degli elementi circa la concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, in costanza del decorso temporale di quattro anni dell'ultimo dei fatti contestati rispetto al momento di adozione della misura cautelare.

3. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere respinto.

4. Il primo motivo è infondato, oltre che genericamente proposto per ragioni di fatto rispetto a quelle a sostegno della reiezione della eccezione (v. pg. 6 e ss.), con le quali non si confronta. Il Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, non solo ha negato trattarsi di una unica compagine criminale nei due procedimenti ma anche che tra le due organizzazioni - quella milanese e quella calabrese - vi sia un possibile collegamento, non essendo sufficiente al riguardo il comune utilizzo di dispositivi Blackberry ed essendovi una coincidenza soggettiva relativa a soli tre soggetti; né essendo la posizione del Riitano indicativa di tale collegamento in ragione della attività di broker internazionale del narcotraffico da lui svolta, secondo ragioni di convenienza, in relazione a più compagini dedite al traffico di stupefacenti.

Ha, inoltre, escluso la sussistenza di ragioni di connessione tra i due procedimenti in mancanza dei relativi presupposti, segnatamente quello della continuazione tra i reati, non potendo essa comunque coinvolgere soggetti estranei a quelli coincidenti nei due procedimenti, secondo il conforme orientamento per il quale, in tema di competenza determinata dall'ipotesi di connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversi imputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinarie della competenza (Sez. 2, n. 57927 del 20/11/2018;;

Bianco, Rv. 275519). A rafforzare la decisione convergono poi gli indici fattuali dai quali desumere il territorio di Guardavalle quale base dove si è svolta la direzione, programmazione e ideazione delle attività criminose della associazione (v. pg. 8 della ordinanza) e, quindi, radicare la competenza della A.G. calabrese secondo l'orientamento per il quale, in tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il "pactum sceleris", quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (Sez. 6, n. 49995 del 15/09/2017, D'Amato e altro, Rv. 271585).

A tal riguardo ha considerato la dimora del vertice del sodalizio, costituito da Cosimo Damiano Gallace, in Guardavalle per tutta la durata delle indagini, il continuo recarsi in Calabria di vari sodali pur dimoranti in altre località per approvvigionarsi di stupefacente e ricevere disposizioni dal Gallace, e - infine - la circostanza che diversi reati fine risultano consumati in territorio calabrese.

5. Il secondo motivo è inammissibile riproposizione di questione di fatto la cui rilevanza è esclusa correttamente dal Tribunale che ha giustificato la attendibilità della circostanza riferita dal ricorrente nel colloquio con la fidanzata in ragione della spontaneità delle affermazioni da parte di un soggetto, quale lo stesso ricorrente, che si dimostra ben inserito nel traffico di droga.6. Il terzo motivo è proposto per inammissibili questioni di fatto rispetto all'incensurabile giudizio di attendibilità delle affermazioni del ricorrente captate in conversazioni in cui lamentava sia con il fratello che con la fidanzata la perdita di cospicue somme di denaro conferite per l'acquisto di partite di droga andate disperse, considerando il contesto degli acquisiti di riferimento. Generica è la censura sulla omessa riqualificazione in costanza dei rilevanti importi indicati nelle captazioni.

7. Il quarto motivo sulla partecipazione associativa è genericamente proposto per questioni di fatto in relazione alla incensurabile motivazione che ha fatto leva sugli investimenti fatti dal ricorrente con i soggetti apicali della organizzazione Galati e Gallace e sulla conoscenza palesata dal ricorrente delle modalità di acquisto della sostanza stupefacente nel Sudamerica da parte di Cosimo Damiano Gallace - v. captazione n. 3041, che del tutto genericamente è utilizzata dalla difesa a sostegno della dedotta estraneità del ricorrente; sulle ingenti perdite subite dal ricorrente e dagli altri - v. captazione n. 3602; sulle frequentazioni abituali del Gagliardi con il Galati e la serie di incontri anche con Cosimo Gallace; infine, v. captazione n. 3602 in cui il ricorrente e la compagna si dimostrano disponibili a custodire una somma di denaro riferibile a Cosimo Damiano Gallace nella propria abitazione e destinata ad essergli consegnata a Roma.

8. Il quinto e sesto motivo sono inammissibili per carenza di interesse non incidendo le relative questioni sull'an e quomodo della misura (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020 Rv. 279508).

9. Il settimo motivo è generico rispetto alla duplice presunzione correlata alla contestazione associativa e, comunque, rispetto alla rilevata personalità criminale del ricorrente, coinvolto in gravi fatti e già in custodia cautelare per altra vicenda riguardante commercio di stupefacenti.

10. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

11. Devono essere disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.