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Sentenza — n. 5557/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lost interest after preventive measure was revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5557/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator of the Republic appealed a partial reform of a preventive custody order, arguing the defendant's encrypted communications proved associative participation. The defense claimed the appeal was inadmissible because the custody measure had been revoked, eliminating the legal interest to contest the original order. The court ruled the appeal inadmissible because the revocation of the preventive measure extinguished the public prosecutor's standing to challenge the underlying decision.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal by the public prosecutor against a preventive measure becomes inadmissible if the measure is subsequently revoked or annulled, as the appeal presupposes the continued validity of the original order.

Parole chiave

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sopraggiunta mancanza di interesse revoca misura cautelare impugnazione pubblico ministero custodia in carcere partecipazione associativa abbandono del procedimento penale appartenenza a una banda revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 73 d.P.R. n. 309/90
mentre lo ha confermato in relazione al reato di cui al capo 25)(art. 73 d.P.R. n. 309/90).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. 6 n. 24558 del 30/03/2017
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento nei confronti di Bava Giuseppe, nato a Guardavalle il 20/6/1977 avverso la ordinanza del 11/5/2021 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il hcorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. Cicino Vincenzo e Garruba Vincenzo che hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro in parziale riforma della ordinanza cautelare emessa in data 15 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di Giuseppe Bava con la quale al predetto è stata applicata la custodia in carcere, ha annullato il provvedimento in relazione al capo 1)(art. 74 d.P.R. n. 9 ottobre 1990, n. 309) mentre lo ha confermato in relazione al reato di cui al capo 25)(art. 73 d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro deducendo inosservanza della legge penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza della partecipazione associativa del Bava non essendosi dato giusto rilievo ai circuiti relazionali del predetto nei quali, compreso questi, si utilizzano apparati criptati per assicurare contatti riservatissimi non intercettabili.

3. E' pervenuta memoria difensiva nell'interesse del Bava con la quale si deduce l'inammissibilità del ricorso sia in ragione della mancanza di interesse conseguente alla allegata intervenuta revoca della misura cautelare con provvedimento del 15/7/2021, sia per la sua genericità rispetto alle ragioni espresse dal Tribunale per escludere la partecipazione associativa del Bava, non indicandosi neanche quale sia l'apporto associativo del predetto, non desumibile dal solo reato di cui al capo 25).

4. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse in ragione della intervenuta sopravvenuta revoca della ordinanza genetica applicativa della misura cautelare. Invero, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso. (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 Cc. (dep. 2012), Marinaj, Rv. 251694 - 01); in particolare, è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorché eventualmente rimasta ineseguita (Sez. 6 n. 24558 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv. 270674).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 2/11/2021. Il Componente estensore Il Presidente Ange a ozzi Stef no tlogini DEPOSITATO