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Sentenza — n. 5548/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5548/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5548/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giuseppe De Rita avverso la sentenza emessa in data 25 giugno 2015 dal Tribunale di Foggia, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen., rideterminando la pena inflitta.

Regesto Legislator

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art. 594 cod. pen; Sentenza — n. 5548/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione all'omesso esame della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avv. Ettore Censano della udienza del 22.1.2021, trasmesso a mezzo posta certificata, avendo senz'altro la Corte deciso l'appello in assenza del difensore non comparso.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale restituzione in pristino ritiro della querela penale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 594 cod. pen
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giuseppe De Rita avverso la sentenza emessa in data 25 giugno 2015 dal Tribunale di Foggia, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui all'art. 594 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Rita Giuseppe, nato a Foggia il 19/4/1986 avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176.RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dall'imputato Giuseppe De Rita avverso la sentenza emessa in data 25 giugno 2015 dal Tribunale di Foggia, in riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di cui all'art. 594 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando la responsabilità in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen., rideterminando la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. in relazione all'omesso esame della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore avv. Ettore Censano della udienza del 22.1.2021, trasmesso a mezzo posta certificata, avendo senz'altro la Corte deciso l'appello in assenza del difensore non comparso.

3. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.

4. Invero, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso il difensore dell'imputato avv. Ettore Censano aveva legittimamente trasmesso a mezzo pec (art. 24, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176) in data 18 gennaio 2021 l'istanza di rinvio del processo in relazione alla udienza del 22 gennaio in ragione dell'impegno professionale costituito dalla sua necessaria presenza dinanzi al Tribunale del riesame di Lecce per udienza nella stessa data a carico di soggetto da lui assistito in regime detentivo ed in relazione alla quale aveva ricevuto avviso emesso in data 15.1.2021. Di tale istanza legittima e tempestiva non risulta alcuna considerazione da parte della Corte di merito. Ebbene, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett.

c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.. (Sez. 6, Sentenza n. 47213 del 18/11/2015 Rv. 265483).

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza con invio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Così deciso il 24/11/2021. Il Componente estensore Il Presidente Angelo Capozzi Stefano Mosini DEPOSITATO IN CANCELLERI