Italian Court dismisses appeal claiming absorbed injury in resistance to public official, ruling they concurred.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that personal injuries were absorbed into the crime of resisting a public official, yet the court found the injuries exceeded mere blows. Consequently, the court ruled that the two crimes concurred with a teleological connection, validating the aggravated circumstance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61 n. 2, cod. pen.; Art. 337, cod. pen.; When violence against a public official causes personal injuries exceeding mere blows, the crimes of resistance and injury concur, and the teleological connection aggravates the penalty rather than absorbing the injury offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Rasconà Carmelo, nato a Messina il 21/08/1990 avverso la senzanza del 07/10/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore avv. Broccio Pierfrancesco che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Caltanisetta, a seguito di gravame interposto dall'imputato Carmelo Rasconà avverso la sentenza emessa il 27 giugno 2019 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato riconosciuto responsabile dei reati di cui al capo a)(artt. 61 n. 2, 635, comma 1 e 2 n.1, cod. pen.), b)(art. 337 cod. pen.), c)(artt. 61 n. 2, 582, 585, comma 1, 576 nn. 1 e 5-bis, cod. pen.) e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione degli artt. 337, 61 n. 2, 582, 585, comma 1 e 5-bis, cod. pen. essendosi illegittimamente affermata la sussistenza del nesso teleologico tra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale dovendosi, invece, ritenere assorbite le lesioni nel reato di resistenza a pubblico ufficiale. 2.2. Con il secondo motivo, vizio della motivazione in relazione agli artt. 635, 61 n. 2, cod. pen., non potendosi sostenere l'aggravante teleologica in quanto non si può ritenere che l'imputato abbia fatto a pezzi la cella per utilizzare i pezzi medesimi al fine di commettere un ulteriore reato.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto rispetto alla corretta motivazione resa dalla sentenza impugnata in relazione all'analogo motivo di appello che ha escluso l'assorbimento del reato di lesioni in quello di resistenza a pubblico ufficiale in conformità all'orientamento di legittimità secondo il quale il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, non già quegli atti che, esorbitando da tali limiti, siano causa di lesioni personali in danno dell'interessato.
In quest'ultima ipotesi, il delitto di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale e se l'atto di violenza, con il quale l'agente ha consapevolmente prodotto le lesioni, non risulta fine a se stesso, ma è stato posto in essere allo scopo di resistere al pubblico ufficiale, si realizza il presupposto per ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della connessione teleologica di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen.. (Sez. 6, n. 27703 del 15/04/2008, Dallara, Rv. 240880); ancora, quando la violenza esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del proprio ufficio anteriormente all'inizio della sua esecuzione eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali in danno dell'interessato, si determina un concorso tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato- mezzo e reato-fine siano integrati dalla stessa condotta materiale(Sez. 6, n. 32703 del 17/04/2014, Bontempo, Rv. 260321). 5, Il secondo motivo è genericamente proposto attraverso la mera ríproposízíone del motivo in fatto dedotto in appello al quale la Corte ha correttamente risposto considerando l'evidente realizzazione del danneggiamento della cella al fine di porre in essere la condotta di resistenza ai pubblici ufficiali.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021. Il Componente estensore Il Presidente St ano Mogir;l