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Ordinanza — n. 5407/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5407/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Marino Giuseppe, nato a Lucera (FG) il 24/04/1983 2) Franchino Giuseppina, nata a Torino il 15/03/1983 3) Palermo Vincenzo, nato a San Severo (FG) il 15/06/1978 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso viene trattato nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto inammissibile ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico inchiesta per falsità atti legittimazione a contestare licenza accertamento insufficiente dei fatti opposizione indigenza processuale non provata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ili Foggia nel procedimento a carico di:

1) Marino Giuseppe, nato a Lucera (FG) il 24/04/1983 2) Franchino Giuseppina, nata a Torino il 15/03/1983 3) Palermo Vincenzo, nato a San Severo (FG) il 15/06/1978 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale del 27 novembre 2020, che, a séguito di opposizione della persona offesa, ha ordinato ad esso Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini, a norma degli artt. 409, comma 4, e 410, comma 3, cod. proc. pen.. 1.1. Con un primo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 127, comma 7, e 409, comma 2, cod. proc. pen., per omessa notifica del provvedimento impugnato nonché di precedente ordinanza di rinvio del procedimento, poiché entrambi comunicati al Pubblico ministero a mezzo pec, modalità non consentita dalla legge. 1.2. La seconda doglianza attiene alla violazione dell'art. 408, cod. proc. pen., in ragione del difetto di legittimazione dell'opponente, erroneamente ritenuto come persona offesa dal reato di cui all'art. 373, cod. pen., per il quale si procede.

2. Il ricorso viene trattato nelle forme previste dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto inammissibile ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso un provvedimento non impugnabile.

3. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, disponga la formulazione dell'imputazione ovvero nuove indagini è inammissibile, essendo l'impugnazione prevista solo nei confronti dell'ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (così, tra moltissime altre conformi, Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 10 febbraio 2022. Il Consiglie