Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns sentencing reduction limits rather than procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing reduction limits rather than procedural defects. The appellant argued that a generic mitigating circumstance resulted in a reduction below the statutory third, while the prosecution insisted the appeal was barred by law. The court ruled that complaints about sentencing determinations are inadmissible unless they allege a sanction outside statutory limits, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 65 c.p.: Appeals against sentences under Art. 599-bis c.p.p. are admissible only for defects in the will to accept the settlement, prosecutor consent, or divergent content, excluding complaints about waived grounds or sentencing determinations unless the sanction is legally excessive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Fabozzi Gianni, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 14/05/1966 avverso la sentenza del 17/06/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gianni Fabozzi, attraverso il proprio difensore, impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., in parziale riforma di quella da lui appellata, ha rideterminato la pena applicatagli per il delitti di cui agli artt. 319 e 323, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di legalità della pena, essendo stata applicata, per le riconosciute circostanze attenuanti generiche, una riduzione di pena inferiore al terzo.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
3. L'impugnazione non può essere ammessa. Il ricorso in Cassazione avverso la sentenza pronunciata ex art. 599-bis, cod. proc. pen., infatti, è ammissibile solo se deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., ed altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena, a meno che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (per tutte:
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nello specifico, la pena concordata non è affatto illegale, in quanto, per le attenuanti generiche, come per qualsiasi attenuante comune, l'art. 65, n. 3), cod. pen., stabilisce che la pena sia diminuita «in misura non eccedente un terzo» e non in quella di un terzo, come invece erroneamente pretenderebbe la difesa.
4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000), ma anzi un suo palese difetto di diligenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1° febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Martin