Sentenza — n. 5384/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21/4/2021 la Corte di appello di Genova in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova del 19/3/2014 ha rideterminato la pena irrogata a Danilo Doro per i reati di resistenza e lesioni aggravate, previo giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 5384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con sentenza del 21/4/2021 la Corte di appello di Genova in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova del 19/3/2014 ha rideterminato la pena irrogata a Danilo Doro per i reati di resistenza e lesioni aggravate, previo giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Doro Danilo, nato il 05/02/1972 a Genova avverso la sentenza del 21/052021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/4/2021 la Corte di appello di Genova in parziale riforma di quella del Tribunale di Genova del 19/3/2014 ha rideterminato la pena irrogata a Danilo Doro per i reati di resistenza e lesioni aggravate, previo giudizio di equivalenza tra la contestata recidiva e le attenuanti generiche.
2. Ha proposto ricorso Doro tramite il difensore, Avv. Andrea Ciurlo. Deduce la violazione degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in quanto, sebbene il ricorrente avesse nominato come unico difensore per il giudizio di appello l'Avv. Marco Quadrelli, la citazione era stata notificata al precedente difensore Avv. Pietro Bogliolo. 3.11 difensore del ricorrente ha inviato una memoria, contenente le conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto al giudizio di appello ha partecipato, formulando istanza di trattazione orale, il nuovo difensore di fiducia dell'imputato, Avv. Andrea Ciurlo, che era stato nominato con revoca di ogni precedente difensore e che nulla ha eccepito in ordine alla mancata notifica all'Avv. Quadrelli. Da ciò discende che si era semmai prodotta una nullità a regime intermedio, derivante dalla mancata notifica al precedente difensore, ma la revoca di ogni precedente nomina vale a rendere il vizio privo di rilievo, fermo restando che il nuovo difensore, pur avendo partecipato al giudizio di appello, non ha immediatamente eccepito la nullità, come sarebbe stato suo onere, essendo preclusa, in mancanza, la possibilità di far valere quel vizio nel grado successivo (si rinvia in generale a Sez. U. n. 39060 del 16/7/2009, Aprea, Rv. 244187 e più specificamente a Sez. 5, n. 55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv. 274620).
2. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11/1/2021 Il Consigliere estensore Il Pr