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Sentenza — n. 5382/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5382/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5382/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso di Cesarulo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato l'inequivoco tenore minatorio della espressione «ti faccio camminare sulle stampelle», riferita dal Sindaco Coppola e dalla assistente sociale Adele Torre, rivolta a Coppola a corredo della pretesa di un contributo di solidarietà che l'imputato non poteva ricevere e di evitare che la sua abitazione, sottoposta a sequestro, venisse adibita dall'amministrazione comunale a finalità sociali. Deve ribadirsi che il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella fattispecie, il sindaco, componente della giunta municipale), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, se la minaccia non concerne rapporti personali, ma determinazioni adottate o da adottare dall'ente comunale, perché in questo caso l'obiettivo mirato non è la persona fisica ma il corpo politico e la minaccia rivolta a uno dei suoi membri del corpo ne turba l'attività (Sez. 2, n. 5611 del 17/01/2012, Pesce, Rv. 252702).

Regesto Legislator

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art. 338 cod. pen, art. 336 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5382/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Questa interpretazione è convalidata dalla modifica dell'art. 338 cod. pen. adottata dalla legge 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017 (anteriore alla commissione del fatto avvenuta nell'ottobre del 2018) che ha introdotto il riferimento «ai singoli componenti» del Corpo, politico ammnistrativo o giudiziario, del quale, con violenza o minaccia, si intende impedire o turbare l'attività. Nella sentenza impugnata si rileva che la minaccia non riguardò rapporti personali ma fu rivolta al Sindaco per ottenere l'erogazione di un contributo e per impedire la destinazione a fini sociali della abitazione sequestrata.

Parole chiave

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pubblica intimidazione minaccia all'ordine pubblico violenza o minaccia contro le autorità agitazione politica pubblica istigazione a delinquere pericolo per l'incolumità pubblica

Disposizioni normative citate

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art. 338 cod. pen
Enzo Cesarulo ex art. 338 cod. pen.
art. 336 cod. pen
Nel ricorso di Dolce si deducono violazione dell'art. 336 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Cesarulo Enzo, nato a Padula, il 15/12/1966; Dolce Antonio, nato a Agropoli, il 28/11/1966; Marotta Vito, alias Corleone, nato a Agropoli il 14/08/1983; Marotta Vito, nato a Agropoli il 28/07/1990; Marotta Vito, alias Dumbone, nato a Polla, il 27/04/1992 avverso la sentenza del 04/02/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

L'avvocato Antonio Mondelli del Foro di Vallo della Lucania, difensore di fiducia di Vito Marotta alias Corleone e Vito Marotta alias Dumbone si riporta ai motivi di ricorso. L'avvocato Genoveffa Stanco, quale sostituto processuale dell'avvocato Giuseppe Della Monica del Foro di Salerno, difensore di fiducia di Antonio Dolce, insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. Nella sua memoria difensiva il Comune di Agropoli, costituitosi parte civile, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 224 del 4 febbraio 2021 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Salerno ha condannato:

Enzo Cesarulo ex art. 338 cod. pen. per avere minacciato il Sindaco di Agropoli Adamo Coppola nei modi descritti nel capo 4; Antonio Dolce ex artt. 81 e 336 cod. pen. per avere reiteratamente minacciato i Carabinieri della Compagnia di Agropoli nei modi descritti nel capo 1; Vito Marotta nato nel 1983 ex artt. 610, comma 2, e 61 n. 10 cod. pen. per avere costretto il Sindaco di Agropoli a riceverlo nei modi descritti nel capo 2; Vito Marotta nato nel 1990 e Vito Marotta nato nel 1992 ex artt. 338 e 339, comma 1, cod. pen. per avere minacciato il Sindaco di Agropoli nei modi descritti nel capo 3, ma, escludendo l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., la Corte ha ridotto la pena inflitta a Dolce.

2. Nei ricorsi presentati dai difensori degli imputati si chiede l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Nel ricorso di Cesarulo si deducono violazione dell'art. 338 cod. pen. e vizio della motivazione assumendo che le espressioni utilizzate dall'imputato vanno intese come alterazione dei toni della conversazione — soltanto in una occasione e con l'intento di chiedere aiuto a Adamo Coppola quale persona fisica e non quale sindaco componente della giunta municipale — e che la Corte di appello ha erroneamente disconosciuto lo stato di necessità di Cesarulo mosso dal timore di perdere l'abitazione in cui viveva con i suoi 14 figli. 2.2.

Nel ricorso di Dolce si deducono violazione dell'art. 336 cod. pen. e vizio della motivazione assumendo che le espressioni utilizzate dal ricorrente miravano a condizionare il futuro compimento di un atto tipico della funzione pubblica svolta dai Carabinieri e evidenziando che gli stessi destinatari non le percepirono come minatorie. 2.3. Nel ricorso di Vito Marotta nato nel 1983 si deducono omessa motivazione e omessa valutazione di prove decisive per avere fondato la decisione su un utilizzo frammentario delle dichiarazioni dell'imputato che in occasione dei fatti per i quali si procede in realtà tenne un contegno meramente passivo. 2.4.

Nel ricorso di Vito Marotta nato nel 1990 si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa:

a) la sussistenza della circostanza attenuante della provocazione ex art. 62 n. 2 cod. pen.;

b) il disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avvenuto trascurando la giovane età e le condizioni sociali e culturali del ricorrente e la sua l'offerta della somma di euro 1000 come risarcimento alla persona offesa. 2.5. Nel ricorso di Vito Marotta nato nel 1992 si deducono omessa motivazione e omessa valutazione di prove decisive relative ai rapporti fra la comunità rom alla quale appartiene il ricorrente e la classe politica comunale di cui è esponente il Sindaco Coppola.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Cesarulo è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato l'inequivoco tenore minatorio della espressione «ti faccio camminare sulle stampelle», riferita dal Sindaco Coppola e dalla assistente sociale Adele Torre, rivolta a Coppola a corredo della pretesa di un contributo di solidarietà che l'imputato non poteva ricevere e di evitare che la sua abitazione, sottoposta a sequestro, venisse adibita dall'amministrazione comunale a finalità sociali. Deve ribadirsi che il delitto di cui all'art. 338 cod. pen. è configurabile anche nei casi in cui l'agente abbia minacciato un solo componente dell'organo collegiale (nella fattispecie, il sindaco, componente della giunta municipale), non in presenza dello stesso organo collegiale riunito, se la minaccia non concerne rapporti personali, ma determinazioni adottate o da adottare dall'ente comunale, perché in questo caso l'obiettivo mirato non è la persona fisica ma il corpo politico e la minaccia rivolta a uno dei suoi membri del corpo ne turba l'attività (Sez. 2, n. 5611 del 17/01/2012, Pesce, Rv. 252702).

Questa interpretazione è convalidata dalla modifica dell'art. 338 cod. pen. adottata dalla legge 3 luglio 2017, n. 105 con decorrenza dal 22 luglio 2017 (anteriore alla commissione del fatto avvenuta nell'ottobre del 2018) che ha introdotto il riferimento «ai singoli componenti» del Corpo, politico ammnistrativo o giudiziario, del quale, con violenza o minaccia, si intende impedire o turbare l'attività. Nella sentenza impugnata si rileva che la minaccia non riguardò rapporti personali ma fu rivolta al Sindaco per ottenere l'erogazione di un contributo e per impedire la destinazione a fini sociali della abitazione sequestrata.

Su questa base del tutto generico risulta l'assunto del ricorrente secondo cui la minaccia dovrebbe considerarsi indirizzata esclusivamente al Sindaco Coppola, mentre deve osservarsi, in senso contrario, che gli obiettivi mirati erano conseguibili soltanto se fosse stata adottata una deliberazione collegiale. Inoltre, correttamente la Corte di appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità perché non emerge che la condotta fosse assolutamente necessaria per evitare il pericolo di un danno grave alla persona (connesso all'uso dell'abitazione) che risulti attuale sulla base dall'allegazione di precisi elementi idonei a orientare l'accertamento del giudice (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520;

Sez. 6, n. 28115 del 05/07/2012, Sorroferro, Rv. 253035).

2. Il ricorso di Dolce è inammissibile. Deve rilevarsi che nelle sentenze di merito è illustrato con chiarezza il contenuto minatorio delle espressioni, fra loro consimili — contenenti l'invito a finirla di scrivere rapporti contro i suoi parenti, perché «la vita è breve, si muore» e «non ti va sempre bene, qualche mio parente potrebbe reagire» — rivolte da Dolce al maresciallo Perrillo e al brigadiere Giorgio e quelle analoghe rivolte al vice-brigadiere Buonocore — con l'esortazione a chiarire le ragioni dell'astio (supposto) dei Carabinieri verso la comunità rom e rappresentandogli l'intento dei giovani rom di reagire avviando una «guerra» ritorsiva.

L'art. 336 cod. pen. non richiede che l'atto d'ufficio oggetto della minaccia sia specificamente determinato. Basta che, sulla base del contesto in cui è espressa la minaccia, sia determinabile — in termini generali o specifici — il genere di condotta alla cui realizzazione o omissione essa è finalizzata. Infatti, per la configurabilità del reato ex art. 336 cod. pen., le azioni intimidatorie devono essere volte a ostacolare l'esercizio del complesso di competenze e funzioni del pubblico ufficiale, non lo specifico servizio concretamente svolto (Sez. 6, n. 14883 del 09/02/2017, Marotta, Rv. 269380), perché violano l'interesse dello Stato al normale funzionamento e al prestigio della pubblica amministrazione, oltre i beni della libertà morale e della incolumità fisica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (Sez. 1, n. 7097 del 02/04/1981, Saitta, Rv. 149813).

Nel caso in esame i comportamenti ai quali si collegava la minaccia erano evidentemente quelli in contrasto con gli interessi di appartenenti alla locale comunità di rom.

3. Il ricorso di Vito Marotta nato nel 1983 è inammissibile. Nella sentenza impugnata puntualmente si osserva che la forzatura, volontaria o involontaria, della porta dell'uffici del Sindaco fu comunque «diretta conseguenza di quella situazione di agitazione creata a arte da Marotta e dai suoi familiari al fine di costringere il sindaco a dare loro udienza» (p.

18) e, al riguardo, va ribadito che per integrare il delitto di violenza privata, non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, ma basta un qualsiasi comportamento o atteggiamento — verso il soggetto passivo o verso altri — idoneo a suscitare il timore di subire un danno ingiusto e finalizzato a ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a omettere o fare o a tollerare qualcosa (Sez. 5, n. 48369 del 13/04/2017, Ciartano, Rv. 271267; Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, Di Leo, Rv. 270869).

4. Anche i ricorsi di Vito Marotta nato nel 1992 e di Vito Marotta nato nel 1990 sono inammissibili per quanto segue. 4.1. Dalla sentenza impugnata si trae che nel luglio del 2018 alcuni esponenti della comunità rom di Agropoli si presentarono al Sindaco e, nonostante non avessero appuntamento, vennero ricevuti. Mentre alcuni di loro esponevano le problematiche della comunità, intervenne Vito Marotta classe 1992 rappresentando che essi intendevano rifiutare i contributi già ottenuti dal Comune in cambio di 8/9 posti di lavoro fisso e minacciando che qualora il Sindaco non avesse accettato la loro proposta, «il gruppo si sarebbe regolato di conseguenza».

Quando il Sindaco mostrò perplessità, rispetto a tale proposta, intervenne Marotta Vito classe 1990 e gli disse «che cazzo ridi? Ti facciamo vedere (...) tu non sai quanti siamo ... noi siamo tanti». 4.2. Relativamente al ricorso di Vito Marotta nato nel 1990, deve rilevarsi che nell'atto di appello presentato dall'avv. Spadafora per Vito Marotta è stata chiesta la «concessione dell'attenuante ex art. 62 co.1 n.2 c.p.» assumendo che la frase proferita da Marotta sia stata diretta conseguenza di una "risatina" del Sindaco alle richieste di trovare una soluzione che rimediasse ai disagi familiari connessi alla perdita delle abitazioni, cioè a un fatto ingiusto costituito dall'atteggiamento provocatorio del Sindaco, il quale aveva, invece, il dovere di ascoltare le richieste di aiuto provenienti da alcuni membri della locale comunità e non avrebbe dovuto disimpegnarsi con un atteggiamento di supponenza.

Circa la valenza provocatoria dell'atteggiamento tenuto dal Sindaco, deve ribadirsi che, affinché sussista l'attenuante della provocazione, occorre che il fatto altrui sia obiettivamente ingiusto, cioè contrario a specifiche regole giuridiche, o comunque socialmente riconosciute dalla collettività nel momento storico dato, e non semplicemente in contrasto con le convinzioni dell'imputato o la sua sensibilità individuale. Invece, nel caso in esame l'atteggiamento del Sindaco, peraltro variamente interpretabile, costituì non più che una modalità inopportuna di relazionarsi.

Inoltre, sebbene non occorra una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la risposta sia adeguata alla gravità del fatto ingiusto e allo stesso legata da un nesso causale, che deve escludersi in presenza di un'evidente sproporzione. Questa ricorre nella fattispecie perché alla "risatina" l'imputato reagì con una grave minaccia sopra riportata. In un caso del genere, va escluso il nesso causale fra il fatto provocatorio e la reazione perché il primo risulta una mera occasione della reazione la cui causa sta essenzialmente in condizioni inerenti alla personalità dell'agente e al suo cedere ai propri impulsi violenti (Sez. 1, Sen. 52766 del 13/06/2017, Mura, Rv. 271799;

Sez. 1, n. 12816 del 31/01/2017, Daja, non mass.; Sez. 1, n. 1214 del 06/11/2008, dep. 2009, Sanchez, Rv, 242622). Circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, va ribadito che il loro riconoscimento, che richiede la sussistenza di elementi di segno positivo, è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito che deve giustificare la sua decisione quanto basta a far emergere con chiarezza il criterio di adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640;

Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Nel caso in esame, dopo avere rilevato l'incongruità della somma offerta a titolo di risarcimento del danno, la Corte di appello ha escluso che il ricorso prospettasse elementi idonei per riconoscere le attenuanti generiche e ha evidenziato i precedenti penali dell'imputato (contravvenzioni al codice della strada, resistenza, lesioni personali, associazione a delinquere). 4.3. Il ricorso di Vito Marotta nato nel 1992 è vago nel riferimento a prove, relative ai rapporti fra la comunità ronn alla quale appartiene il ricorrente e la classe politica comunale di cui è esponente il Sindaco Coppola, che sarebbero state ignorate, seppur decisive, per escludere la responsabilità dell'imputato, mentre nella sentenza impugnata si chiarisce che, come già rilevato nella sentenza di primo grado, i rapporti fra la comunità rom e altro Sindaco (Francesco Alfieri) riguardano comunque fatti di alcuni anni prima (2012-2013).

Inoltre, la Corte di appello ha adeguatamente precisato che la affermazione minatoria, secondo la quale se il Sindaco non avesse accettato le loro richieste «il gruppo si sarebbe regolato di conseguenza», è stata espressa nel contesto di una invasione — seppur pacifica, a differenza di quella avvenuta nei giorni precedenti — del municipio e, quindi, in una condizione in cui le ordinarie regole di condotta erano state scardinate.

5. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro