Sentenza — n. 5284/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da Palmino Rotundo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 31 gennaio 2021, avente ad oggetto una ingente somma di denaro rinvenuta in una delle casseforti ubicate all'interno dell'abitazione dell'istante, poiché ritenuta frutto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati fine (intestazioni fittizie di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro e violazioni alla normativa fiscale) di provvisoria imputazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 321 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5284/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nonostante l'ordinanza impugnata si segnali innegabilmente per l'estrema sintesi delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione assunta, la peculiarità della fattispecie rende, tuttavia, congrua la pur scarna motivazione articolata.Si deve, infatti, convenire con il Tribunale che non pare veramente plausibile che un soggetto aduso ai rapporti commerciali, quale il ricorrente Rotundo nella sua qualità di amministratore della Ortofrutta Multierre Srl, non faccia affidamento sui servizi bancari per la gestione dei suoi risparmi e per la custodia di una così rilevante somma di denaro in contanti.
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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Rotundo Palmino, n. Catanzaro 22/03/1959 Ortofrutta Multierre Srl avverso l'ordinanza n. 152/21 del Tribunale di Catanzaro del 03/06/2021 letti gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per i ricorrenti l'avv. Saverio Loiero, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'istanza di riesame proposta da Palmino Rotundo avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 31 gennaio 2021, avente ad oggetto una ingente somma di denaro rinvenuta in una delle casseforti ubicate all'interno dell'abitazione dell'istante, poiché ritenuta frutto del delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e di numerosi reati fine (intestazioni fittizie di beni, riciclaggio, reimpiego di denaro e violazioni alla normativa fiscale) di provvisoria imputazione.
2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Rotundo, in proprio come terzo interessato e la Ortofrutta Multierre Srl, legalmente rappresentata dallo stesso ricorrente, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 321 cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). Si lamenta in particolare che a fronte delle specifiche allegazioni difensive volte a provare la liceità del possesso della somma di denaro, limitata all'importo di 138.850,00 euro - regolarmente custodita all'interno di una cassaforte ubicata nell'abitazione del Rotundo, di cui è stata documentata la titolarità in proprio e quale amministratore della Ortofrutta Multierre Srl nonché la distinzione rispetto all'ulteriore somma rinvenuta all'interno di un beauty case di proprietà di Umberto Rotundo - il Tribunale si è limitato a ribadire la sussistenza dei requisiti per il mantenimento del vincolo, in forza dell'acclarata ricorrenza di strettissimi rapporti tra lo stesso Umberto Rotundo e il coindagato Gigliotta, lo svolgimento da parte del primo della funzione di prestanome per conto del secondo e la contitolarità fra i due di innumerevoli immobili di origine illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
2. Nonostante l'ordinanza impugnata si segnali innegabilmente per l'estrema sintesi delle argomentazioni svolte a sostegno della decisione assunta, la peculiarità della fattispecie rende, tuttavia, congrua la pur scarna motivazione articolata.Si deve, infatti, convenire con il Tribunale che non pare veramente plausibile che un soggetto aduso ai rapporti commerciali, quale il ricorrente Rotundo nella sua qualità di amministratore della Ortofrutta Multierre Srl, non faccia affidamento sui servizi bancari per la gestione dei suoi risparmi e per la custodia di una così rilevante somma di denaro in contanti.
Si rivela, anzi, puntuale il rilievo svolto dal Tribunale secondo cui il possesso da parte dell'indagato Umberto Rotundo delle chiavi delle casseforti ubicate nell'abitazione che condivideva con il genitore e ricorrente Palmino, fa ragionevolmente ritenere che quel denaro non fosse di provenienza lecita, ma costituisse piuttosto parte dei proventi delle attività illecite dallo stesso condotte di conserva con il principale indagato (Gigliotta) dell'indagine in corso. Superata, pertanto, l'obiezione dell'assoluta carenza di motivazione del provvedimento impugnato, l'ulteriore censura concerne il relativo merito nonché le valutazioni svolte dal Tribunale pur dopo l'esame della documentazione prodotta dalla difesa, valutazioni che, per quanto anzidetto, appaiono congrue in ordine alla sussistenza sia del fumus dei reati per cui si procede sia del periculum che il possesso della somma di denaro comporta.
3. Al rigetto dei ricorsi segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell