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Sentenza — n. 5278/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5278/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale di Novara, che aveva dichiarato Luca Gambarana colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e, ritenuta la continuazione con i plurimi reati già definitivamente giudicati con la sentenza di patteggiamento in data 9 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi 4 di reclusione; sicché la pena complessiva era fissata in anni 2 e mesi 4 di reclusione con la conseguente revoca della sospensione condizionale. La Corte, considerata l'ampiezza temporale e la sistematicità delle condotte appropriative e fraudolente realizzate dal funzionario dal 2010 al 2013, riteneva congrua la dosimetria della pena inflitta in continuazione, anche se in misura superiore agli aumenti di pena stabiliti con la precedente sentenza di applicazione concordata della pena.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. pen; Sentenza — n. 5278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Gambarana ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto agli aumenti di pena fissati per la continuazione interna fra i fatti giudicati con la sentenza di patteggiamento del 9 giugno 2016.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per traffico di stupefacenti pena convenzionale sanzione penale riduzione della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. pen
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale di Novara, che aveva dichiarato Luca Gambarana colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Gambarana Luca, nato a Novara il 05/09/1967 avverso la sentenza del 09/02/2021 della Corte d'appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 2/

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza in data 20 febbraio 2020 del Tribunale di Novara, che aveva dichiarato Luca Gambarana colpevole del reato di cui all'art. 314 cod. pen. e, ritenuta la continuazione con i plurimi reati già definitivamente giudicati con la sentenza di patteggiamento in data 9 giugno 2016 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, lo aveva condannato, con la diminuente del rito, alla pena di mesi 4 di reclusione; sicché la pena complessiva era fissata in anni 2 e mesi 4 di reclusione con la conseguente revoca della sospensione condizionale. La Corte, considerata l'ampiezza temporale e la sistematicità delle condotte appropriative e fraudolente realizzate dal funzionario dal 2010 al 2013, riteneva congrua la dosimetria della pena inflitta in continuazione, anche se in misura superiore agli aumenti di pena stabiliti con la precedente sentenza di applicazione concordata della pena.

2. Il difensore di Gambarana ha presentato ricorso per cassazione avverso la citata sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla eccessività del trattamento sanzionatorio, ritenuto sproporzionato rispetto agli aumenti di pena fissati per la continuazione interna fra i fatti giudicati con la sentenza di patteggiamento del 9 giugno 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato e per taluni versi affetto da aspecificità.

2. La Corte ha infatti compiutamente argomentato, in punto di trattamento sanzionatorio, circa le ragioni della commisurazione della pena stabilita per la continuazione (esterna), in termini più severi di quelli recepiti in sede di pregresso patteggiamento per analoghi fatti pure in continuazione (interna). E ciò in considerazione della gravità, reiterazione e protrazione per lungo tempo — fin dal 2010 - delle condotte appropriative e fraudolente accertate a carico dell'imputato. Facendo riferimento a tali specifici dati fattuali, la Corte ha congruamente espresso un motivato apprezzamento di conferma della statuizione del primo giudice quanto alla concreta dosimetria della pena, che le generiche censure del ricorrente non valgono a scalfire.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/01/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Silvia Giorgi Pe