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Sentenza — n. 5275/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and lack of new evidence on intoxication defense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5275/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabrizio D'Innocenzo inadmissible. The appellant argued that the lower courts failed to consider his alleged psychological incapacity due to intoxication and refused a technical expert consultation. The court rejected these claims because the arguments were identical to those raised in the appeal against the first-instance judgment and relied solely on unsubstantiated assertions without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if it constitutes a mere repetition of arguments already examined and rejected by the lower courts without presenting new facts or evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments lack of new evidence intoxication defense technical expert consultation guida in stato di ebbrezza qualificata abuso di alcol stato di salute psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 367, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 367, comma 1, lett. b) c.p.p.
art. 88 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 88 cod. pen.
art. 89 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 89 cod. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'Innocenzo Fabrizio, n. Roma 31/07/1972 avverso la sentenza n. 316/21 della Corte di appello di Genova del 08/02/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità; sentito per il ricorrente l'avv. Fabio Rocco, che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha insistito per l'accoglimento

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato quella pronunciata dal Tribunale di Massa il 3 aprile 2019 che aveva stabilito la responsabilità di Fabrizio D'Innocenzo in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) d. Igs. n. 285 del 1982 Codice della Strada (capo A) e al delitto di cui all'art. 322, secondo comma, cod. pen. (capo B), condannandolo alle pene di due anni di reclusione (capo B) e di un mese di arresto e 1.200,00 di ammenda (capo A).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 88 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per difetto d'imputabilità dovuta allo stato di alterazione psicofisica al momento del fatto derivante da ubriachezza. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 89 cod. pen. e vizi cumulativi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della corrispondente riduzione di pena. 2.3. Carenza di motivazione sulla richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio (sic) avanzata nel corso del giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Esso si basa su censure costituenti pedissequa replica di quelle formulate con l'atto di appello e dalla Corte di merito adeguatamente vagliate e congruamente disattese e che poggiano tutte sull'immotivato assunto che l'imputato fosse incapace di intendere e di volere, totalmente o parzialmente, al momento del fatto, da cui l'invocazione alternativa dell'esimente di cui all'art. 88 e dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. Da quanto, invece, emerge da entrambe le sentenze di merito, egli era stato semplicemente colto in stato di ebbrezza alcolica alla guida di una autovettura, in quel frangente tentando goffamente e infruttuosamente di corrompere uno degli agenti della Polizia Stradale che l'avevano appena sottoporlo a test alcolemico e si accingevano a redigere gli atti procedurali conseguenti; né è risultata altrimenti provata l'assunzione di farmaci, incidente sulle sue facoltà intellettive, rimasta, pertanto, allo stadio di mera asserzione difensiva.Pienamente conformi alla specificità della vicenda sostanziale ed alle risultanze dibattimentali si sono, dunque rivelate, le determinazioni dei giudici dei RA(.44, e SIA precedenti gradi di giudizio sia con riferimento al rigettoYdi procedere ad accertamento peritale sullo stato di imputabilità sia riguardo al merito delle statuizioni assunte, insuscettibili di critica sotto il profilo della logicità delle considerazioni svolte.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 13 gennaio 2022 Il consi