Sentenza — n. 4448/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di Mohamed Abdelazim Moawad Ahmed in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 6 ottobre 2021. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Milano erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata benché, con riferimento alle precedenti condanne inflittegli, non fosse stata mai dichiarata la recidiva, e per avere operato il calcolo della pena, aumentando la pena base dapprima per la continuazione con altro reato e poi per la recidiva, e non anche, come sarebbe stato più corretto, dando la precedenza all'aumento per la recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Sentenza — n. 4448/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., commesso in Milano il 6 ottobre 2021. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Milano erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata benché, con riferimento alle precedenti condanne inflittegli, non fosse stata mai dichiarata la recidiva, e per avere operato il calcolo della pena, aumentando la pena base dapprima per la continuazione con altro reato e poi per la recidiva, e non anche, come sarebbe stato più corretto, dando la precedenza all'aumento per la recidiva.
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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da Ahmed Mohamed Abdelazim Moawad, nato in Egitto il 01/11/1998 avverso la sentenza del 14/10/2021 del Tribunale di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Franca Zacco, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Milano disponeva l'applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti di Mohamed Abdelazim Moawad Ahmed in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso in Milano il 6 ottobre 2021.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Milano erroneamente riconosciuto la sussistenza della recidiva reiterata benché, con riferimento alle precedenti condanne inflittegli, non fosse stata mai dichiarata la recidiva, e per avere operato il calcolo della pena, aumentando la pena base dapprima per la continuazione con altro reato e poi per la recidiva, e non anche, come sarebbe stato più corretto, dando la precedenza all'aumento per la recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Abdelazim Moawad Ahmed sia inammissibile.
2. È manifestamente infondata la doglianza formulata in termini di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, in quanto il Tribunale di Milano ebbe a recepire, con la pronuncia impugnata, esattamente il contenuto delle indicazioni contenute nella istanza formulata congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. A ciò si aggiunga che, quand'anche la questione del riconoscimento della contestata recidiva fosse considerata deducibile con il ricorso per cassazione, la relativa censura difensiva formulata al riguardo è del tutto priva di pregio, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato (così, tra le molte, Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, Di Maio, Rv. 281229).
Da ultimo, va sottolineato come sia del tutto irrilevante l'erroneo metodo di calcolo utilizzato dal giudice di merito, in quanto sul punto si è già chiarito che, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (così, tra le tante, Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022 Il Consilier l'estensore Il Pr sidente Er ol prile Giorg i Fi lbo (I -1 < ./ / DEPOSITATO I