Italian court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of lawyer signature on the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Franco La Cava inadmissible. The appellant argued for a reduction of his sentence regarding the crime of illegal possession of firearms, but the court ruled the petition violated procedural rules. The decision was based on the requirement that appeals to superior courts must be signed by a qualified lawyer, a condition the appellant failed to meet.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Criminal appeals to superior courts must be signed by a registered lawyer; failure to comply renders the appeal inadmissible and subjects the appellant to court costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso presentato da La Cava Franco, nato a Raccuja (ME) il 24/10/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania aveva condannato Franco La Cava in relazione al reato di cui all'art. 316-ter cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato il quale, con due distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 316-ter e 62-bis cod. pen., e il connesso vizio di motivazione; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché presentato con atto sottoscritto personalmente dall'interessato, dunque in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. che prescrive che debba essere firmato, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei professionisti abilitati all'esercizio dinanzi agli organi giurisdizionali superiori; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/01/2022 stensore Il Pr sidente Giorgi í idelbo 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 'r