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Ordinanza — n. 4222/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4222/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4222/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marino Teresa nata il 04/01/1976 a Cerignola In relazione alla ordinanza emessa il 22/04/2021 della Corte di cassazione, Settima Sezione, nel proc. n. 4456/21; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4222/2022 — snpen · Corte di Cassazione: n. 4456/21; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

Parole chiave

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scambio di atti giuridici per via elettronica tempestività dell'invio postale trasmissione di un atto processuale condono delle spese procedurali tardivo pagamento delle spese trasmissione degli atti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Marino Teresa nata il 04/01/1976 a Cerignola In relazione alla ordinanza emessa il 22/04/2021 della Corte di cassazione, Settima Sezione, nel proc. n. 4456/21; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letta l'istanza di correzione di errore materiale, presentata dall'Avv. Francesca Negri, per conto della parte civile Teresa Marino, con riguardo alla ordinanza pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di cassazione in data 22/4/2021; atteso che con tale ordinanza è stato dichiarato inammissibile il ricorso di Emanuele Palnnieri; rilevato che con l'istanza si chiede che venga disposta la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, richieste dal difensore con memoria inviata a mezzo pec; considerato che non è ravvisabile alcuna omissione o errore materiale, in quanto nella motivazione dell'ordinanza si dà specificamente conto delle ragioni per cui non è stata pronunciata condanna al pagamento delle spese di parte civile; ritenuto dunque che l'istanza è manifestamente infondata e dunque inammissibile, ciò che può essere rilevato de plano, senza accedere al formale contraddittorio, P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso il 26/1/2022 Il Consigliere estensore Presid7t Massimo Riccia elli