Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4217/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal by creditor consortium lacking standing to challenge preventive seizure of public funds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of the consortium's request to lift a preventive seizure. The consortium argued it had standing as the injured party and a third party affected by the seizure of funds it claimed were owed for services rendered. The Court ruled that the consortium only held an uncertain and unproven credit right, lacking the concrete interest required to challenge the seizure of public funds held by the Prefecture.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 322-bis c.p.p.; Art. 324, comma 8, c.p.p.: A creditor holding only an uncertain and unproven claim lacks standing to challenge preventive seizure measures, as such measures require a concrete interest in the restitution of the seized item which the creditor does not possess.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure standing to appeal creditor's right public funds third party interest appropriazione indebita di fondi azione di risarcimento danni da sequestro azione di partecipazione al pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 322-bis cod. proc. pen.
• Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322-bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale errato nell'affrontare il tema dell'interesse all'impugnazione.
Art. 324, comma 8, cod. proc. pen.
pen., che espressamente parla di diritto alla restituzione, nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324, comma ottavo, cod.
art. 322-bis cod. proc. pen
• Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322-bis cod. proc. pen.
art. 356 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 4424 del 04/12/2018
Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014
Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014, Ventimiglia Costruzioni srl, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maleventum, Consorzio prevalentemente di Cooperative sociali, Società Cooperativa Onlus, Società in liquidazione avverso l'ordinanza del 01/10/2021 del Tribunale del riesame di Benevento letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. Umberto Pappadia, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stellato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso,

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore del Consorzio Maleventum ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Benevento ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di dissequestro della somma di 1.346.000 euro. • Ne chiede l'annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 322-bis cod. proc. pen. per avere il Tribunale errato nell'affrontare il tema dell'interesse all'impugnazione. Il Tribunale ha affermato che le somme in sequestro sono di pertinenza della Prefettura di Benevento, mentre il Consorzio è titolare solo di un diritto di credito, neppure pacifico, stante l'accusa di frode in pubbliche forniture, ma in tal modo ha dimostrato di non aver correttamente inteso che la posizione del Consorzio è quella di persona offesa dal reato e non di soggetto accusato di aver realizzato frodi, come esposto nell'appello e riconosciuto nel procedimento stralciato, sempre a carico del medesimo indagato Di Donato Paolo, nel quale è stata ammessa la costituzione di parte civile del Consorzio.

Si segnala, peraltro, che somme sequestrate sono relative a prestazioni già effettuate dal Consorzio, che ne attendeva il pagamento ed il sequestro è stato disposto proprio al fine di impedire che l'indagato se ne appropriasse: quindi, il Consorzio è soggetto terzo, che subisce le conseguenze delle condotte illecite dell'indagato e del sequestro, che gli impedisce di percepire somme di sua spettanza per prestazioni effettivamente svolte, e ha, pertanto, interesse ad impugnare la misura cautelare reale. Il Consorzio è, quindi, legittimato all'impugnazione, sebbene le somme siano nella disponibilità della Prefettura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. L'ordinanza impugnata ha escluso la legittimazione del consorzio ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di dissequestro per essere l'istante titolare di un mero diritto di credito, peraltro, ritenuto incerto in ragione dell'accusa formulata di frode in pubbliche forniture e per essere le somme di pertinenza della Prefettura di Benevento. Dato quest'ultimo non contestato dal ricorrente e pacificamente risultante dal decreto di sequestro preventivo, prodotto in udienza, che ebbe ad oggetto la somma di 1.146.602,28 euro presso la Prefettura di Benevento, ancora da erogare a saldo delle prestazioni operate dal consorzio Maleventum, in quanto profitto del reato di cui all'art. 356 cod. pen. (utilizzo delle somme stanziate per fini diversi dai servizi di accoglienza e gestione dei centri per migranti).

All'impostazione accusatoria il ricorso contrappone l'estraneità del consorzio, non coinvolto nelle condotte fraudolente dell'indagato, amministratore dell'ente, e la posizione di persona offesa, riconosciuta in un procedimento parallelo, ma diverso e del quale, tuttavia, non chiarisce la natura dell'accusa formulata: quindi, secondo la stessa prospettazione difensiva il consorzio è terzo estraneo, danneggiato dal reato, che, avendo erogato le prestazioni, avrebbe diritto alla restituzione delle somme sequestrate. 2 „g, In tal modo, il ricorrente confonde l'interesse al dissequestro con il diritto alla restituzione del bene sequestrato, che unicamente legittima l'impugnazione.

E', infatti, pacifico che la relazione con la cosa, che sostiene la pretesa del terzo alla cessazione del vincolo, va individuata non in una qualunque forma di interesse alla restituzione, ma solo in una posizione giuridica autonomamente tutelabile, coincidente con un diritto soggettivo -reale o anche solo personale- o anche con un mero rapporto di fatto, tuttavia, tutelato -come il possesso-: ciò emerge dalla lettera dell'art. 322 bis cod. proc. pen., che espressamente parla di diritto alla restituzione, nonché dalla riserva al giudice civile prevista dall'art. 324, comma ottavo, cod. proc. pen.

Va, inoltre, precisato che il terzo è legittimato ad impugnare il titolo cautelare se ha un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame: interesse che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. Entrambi detti presupposti mancano nel caso in esame, risultando, invece, evidente che il ricorrente invoca il pagamento di un credito, allo stato indimostrato ed incerto nell'an, ancor prima che nel quantum, secondo la valutazione del Tribunale, e ciò giustifica la decisione di inammissibilità dell'appello per difetto di legittimazione, non potendo l'impugnazione essere proposta in via anticipata a tutela di un credito né certo né esigibile.

All'evidenza è del tutto diverso il caso prospettato nel ricorso del creditore pignoratizio, legittimato all'impugnazione, trattandosi di credito assistito da garanzia reale. Ed infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame in materia di sequestro preventivo il titolare di un diritto di credito sulla cosa sottoposta a vincolo, in quanto soggetto sfornito di una pretesa alla restituzione del bene (Sez. 2 , n. 4424 del 04/12/2018 dep. 2019, Poole, Rv. 274903;

Sez. 1, n. 52977 del 07/10/2014, Ventimiglia Costruzioni srl, Rv. 261456). E' quindi, del tutto evidente che il ricorrente, in quanto titolare di un mero diritto di credito, non aveva alcuna legittimazione a proporre l'impugnazione contro il mancato dissequestro della somma di oltre un milione di euro, in quanto il sequestro fu disposto ed eseguito presso la Prefettura di Benevento, nella cui unica ed esclusiva disponibilità si trovava e che è l'unico soggetto legittimato a chiederne e ottenerne la restituzione, né il ricorrente può essere ritenuto persona che «avrebbe diritto alla restituzione» delle cose sequestrate, perché la restituzione presuppone una "disponibilità" sul bene al momento del sequestro, insussistente per il ricorrente, titolare di un mero diritto di credito.

Ne deriva che, non potendo vantare un diritto alla restituzione, il ricorrente non era legittimato a proporre impugnazione e non può ottenere alcun effetto favorevole dalla decisione della stessa.Va, pertanto, confermata la correttezza della decisione impugnata ed esclusa la dedotta violazione di legge. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 19 gennaio 20