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Sentenza — n. 4197/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4197/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto Giuseppe Bonsignore dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato. Osserva il giudice che è rimasta ancorata a "prove non certe" la responsabilità dell'imputato sulla circostanza che Donato Luogo, raggiunto da denuncia querela del Bonsignore del 1 agosto 2014 nella quale questi sosteneva di essere stato minacciato dal Luongo con la pistola d'ordinanza, stante la esistenza di rapporti tra le parti e che, pertanto, non è possibile ravvisare il dolo di calunnia in capo all'imputato che, di certo, aveva avuto un'accesa discussione con il Luongo nel quadro di "cattivi rapporti di vicinato".

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Sentenza — n. 4197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 368 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato. Osserva il giudice che è rimasta ancorata a "prove non certe" la responsabilità dell'imputato sulla circostanza che Donato Luogo, raggiunto da denuncia querela del Bonsignore del 1 agosto 2014 nella quale questi sosteneva di essere stato minacciato dal Luongo con la pistola d'ordinanza, stante la esistenza di rapporti tra le parti e che, pertanto, non è possibile ravvisare il dolo di calunnia in capo all'imputato che, di certo, aveva avuto un'accesa discussione con il Luongo nel quadro di "cattivi rapporti di vicinato".

Parole chiave

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prova del dolo denuncia mendace verdetto di colpevolezza accuse di abuso allegazioni fattuali non credibili coniuge innocente

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto Giuseppe Bonsignore dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di: Bonsignore Giuseppe, nato a Bronte il 19/4/1952 avverso la sentenza del 20/4/2021 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti, in esito a giudizio abbreviato, ha assolto Giuseppe Bonsignore dal reato di calunnia (art. 368 cod. pen.) perché il fatto non costituisce reato. Osserva il giudice che è rimasta ancorata a "prove non certe" la responsabilità dell'imputato sulla circostanza che Donato Luogo, raggiunto da denuncia querela del Bonsignore del 1 agosto 2014 nella quale questi sosteneva di essere stato minacciato dal Luongo con la pistola d'ordinanza, stante la esistenza di rapporti tra le parti e che, pertanto, non è possibile ravvisare il dolo di calunnia in capo all'imputato che, di certo, aveva avuto un'accesa discussione con il Luongo nel quadro di "cattivi rapporti di vicinato".

2. Il Procuratore generale della Repubblica chiede l'annullamento della sentenza denunciando l'apparenza della motivazione - e, dunque la violazione di legge, in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - perché carente del confronto critico con gli elementi probatori acquisiti, così, impedendo di verificare la bontà del percorso logico seguito dal giudice e posto a base delle proprie determinazioni.

3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Torino.

4. La motivazione della sentenza impugnata risulta, infatti, avulsa dalla disamina delle risultanze processuali e si avvale, sulla scorta di ampi riferimenti giurisprudenziali nei quali a ben vedere si esaurisce il percorso motivazionale del giudice, di asserzioni apodittiche o, comunque, prive di efficacia dimostrativa risolvendosi, così, in una motivazione fittizia e perciò sostanzialmente inesistente.

5. Il reato non è prescritto alla data della presente decisione, prescrizione che, avuto riguardo alla data del fatto (in assenza di cause di sospensione) si verificherà il 13 febbraio 2022.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte di appello di Torino. Così deciso il 18 gennaio 2022