Italian court dismisses appeal claiming factual errors regarding blood trace attribution in murder case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the extraordinary appeal inadmissible because it alleged non-existent factual errors regarding the attribution of a blood trace to the appellant. The appellant argued that the trace belonged to a male relative rather than him, and that the car used by the accomplice was not the one involved in the crime. The court rejected these claims, stating they did not constitute a serious challenge to the factual findings established by the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 192, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal alleging factual errors is inadmissible if the alleged errors are not serious, do not affect the reasoning of the lower courts, or are based on mere hypotheses rather than certain facts.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Nirta Sebastiano, nato a Locri il 5/8/1971 avverso la sentenza del 6/11/2020 della Corte di Cassazione di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO
1.11 difensore di Sebastiano Nirta, contestualmente nominato procuratore speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza del 6 novembre 2020 della Seconda Sezione penale di questa Corte che ha rigettato il ricorso proposto dal predetto Nirta avverso la sentenza con la quale la Corte di assise di appello di Reggio Calabria ne aveva confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per i reati di omicidio aggravato ed altro, reati commessi, oltre che in territorio nazionale, a Duisburg, nella Repubblica Federale di Germania, il 15 agosto 2007.
2. Il ricorrente, con motivi di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, denuncia plurimi errori di fatto nei quali è incorsa la sentenza impugnata e, in particolare: a.sulla circostanza che Nirta Sebastiano sia fisicamente entrato a bordo dell'autovettura Renault Clio che era in uso all'imputato di reato connesso Giovanni Strangio nella fase temporale coeva alla realizzazione del reato; b. che tale autovettura sia stata effettivamente utilizzata dal predetto Strangio per commettere il delitto.
L'errore di fatto deriva dalla ritenuta attribuibilità a Sebastiano Nirta della traccia di sangue, n. 964 trascurando che l' accertamento eseguito nel processo di merito ne ha identificato il "contributore" nel predetto Nirta ovvero "alternativamente in altro soggetto di sesso maschile a lui legato da rapporto di consanguineità". Secondo la prospettazione difensiva, il Collegio della Seconda Sezione Penale di questa Corte è incorso in un errore frutto di una "svista" nella lettura degli atti processuali attesa la omessa considerazione di siffatto contesto argomentativo.
Erronea è anche la lettura della sentenza irrevocabile a carico dell'imputato di reato connesso, Giovanni Strangio, nella parte in cui l'autovettura Renault Clio viene individuata come quella utilizzata per commettere il delitto e che Giovanni Strangio fosse stato presente nell'autoveicolo. In tal caso l'errore deriva dalla mancata valutazione delle dichiarazioni, presenti agli atti, del teste Rolf Walter Tomee circa le modalità e tempi della individuazione di Strangio Giovanni, che, secondo il teste, si sarebbe allontanato con altra autovettura, di grossa cilindrata, non identificabile nell'autovettura Renault Clio.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti in ragione della impropria prospettazione di presunti errori di fatto, in realtà inesistenti, e tale genetica inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. Non è necessario dilungarsi nella disamina della nozione di errore percettivo, delineata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità se non per evidenziare che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità, oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod proc. pen., è pacificamente descritto come un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (Sez.
U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, 221280). Secondo questa giurisprudenza l'errore di fatto deve essere non solo decisivo con riferimento all'influenza esercitata sulla volontà del giudice, tale cioè da risultare determinante nella soluzione adottata, ma deve possedere anche caratteristiche di «oggettiva ed immediata rilevabilità», dovendo cioè risultare evidente dagli atti, ictu ocu/i, che la decisione è stata condizionata dall'inesatta percezione. La giurisprudenza consolidata di questa Corte ritiene, invece, strutturalmente estraneo all'istituto del ricorso straordinario il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione, errore che derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macri', Rv. 268981;
Sez. 5, n. 7469 del 28/11/2013, dep. 2014, Misuraca, Rv. 259531; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441). 4.Risulta evidente che i motivi di ricorso proposti con l'odierna impugnazione straordinaria riproducono, sotto diverso angolo visuale, le allegazioni già portate all'attenzione di questa Corte e disattese dal Collegio di legittimità con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso in particolare per quanto concerne l'attribuibilità a Sebastiano Nirta delle tracce ematiche rinvenute sull'autovettura utilizzata da Giovanni Strangio per la strage.
Non si è in presenza, ai fini del controllo devoluto al giudice di legittimità con il ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen., della mancata valutazione di circostanze fattuali rilevanti per effetto di un errore di percezione della Corte di cassazione, alla quale sarebbe sfuggita la rilevanza dell'atto stesso ai fini del controllo rimessole, ma della richiesta di rivisitazione delle conclusioni alle quali la Corte è pervenuta, sulla base di un articolato ragionamento di verifica della solidità dell'apparato argomentativo della sentenza di merito, con la sentenza 6 novembre 2020 nella quale avevano formato oggetto di esame, sulla scorta di un preciso inquadramento giuridico delle risultanze di prova indiziaria, tutti gli elementi di prova a carico di Sebastiano Nirta.
Ed invero: la Seconda Sezione penale di questa Corte ha puntualmente esaminato, analizzando le risultanze di prova e il percorso argomentativo dei giudici di merito, la concludenza del ragionamento indiziario sotteso alla ritenuta certa presenza di Sebastiano Nirta a bordo dell'autovettura Renault Clio con la quale era stato consumato l'attentato e che, in esito a precedente annullamento della sentenza di assoluzione nei confronti del Nirta, era costituito non solo (e non tanto) dalla traccia di sangue (la n. 964) prelevata dalla manopola del sedile lato passeggero dell'autovettura Renault Clio, sulla quale si concentra l'odierno ricorso, bensì sulla univoca attribuibilità proprio a Sebastiano Nirta di altre tracce prelevate su altre parti dell'autovettura tra le quali la traccia (n. 710) prelevata sul tappo del serbatoio di benzina dell'autovettura.
Si tratta di un risultato di prova - che non viene neppure sfiorato con l'odierno ricorso - che la sentenza della Seconda Sezione Penale di questa Corte, alla stregua della motivazione dei giudici di merito, ha ritenuto solidamente intrecciato e convergente con la ricostruzione dei movimenti di Sebastiano Nirta dalla Calabria alla Germania e con la sua accertata presenza, nei giorni precedenti all'attentato, unitamente a Giovanni Strangio, nelle abitazioni di Kaart e di Dusserldof utilizzate come basi logistiche prima dell'azione delittuosa. Nella sentenza del 6 novembre 2020 della Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione sono illustrati (cfr. pag. 11 e ss.) tutti gli elementi di prova - storica e dichiarativa- con i quali si intreccia il risultato di prova riveniente dall'analisi di tutte le tracce repertate (e non solo della traccia n. 964), in guisa da conferire valenza gravemente indiziaria agli elementi raccolti a carico del Nirta per inferirne univocamente, in forza della certa e indiscutibile attribuibilità alla sua persona, piuttosto che ad un familiare che ne condivideva parte dell'apparato genetico, la sua presenza a bordo dell'auto ed al momento della esecuzione della strage.
Ad analoghe conclusioni, per la impossibilità stessa di individuarla come errore di fatto nella descritta accezione, deve pervenirsi con riferimento alla deduzione difensiva incentrata sulle dichiarazioni del teste Rolf Walter Tomee, lette dal ricorrente nella prospettiva di dubitare che la persona descritta dal teste fosse proprio Giovanni Strangio, irrevocabilmente condannato e che, comunque, questi si fosse allontanato con l'autovettura Renault Clio dal luogo della strage e dopo la sua consumazione. Premesso che i motivi di ricorso proposti dal Nirta dinanzi a questa Corte, come plasticamente evincibile dalla sintesi riportata nella sentenza del 6 novembre 2020, neppure proponevano tale tema di verifica, la sentenza della Corte di cassazione, in linea con la non contestata analisi compiuta dai giudici della Corte di assise di Reggio Calabria, ha, infatti, richiamato la rilevanza e la portata del giudicato intervenuto a carico di Giovanni Strangio e delle risultanze di prova che potevano trarsene con riferimento alla posizione del Nirta, sottolineandone la rilevanza probatoria quali elementi che denotavano il contributo alla preparazione ed esecuzione dell'attentato piuttosto che l'automatica estensione dell'effetto formale del giudicato (cfr. pag. 14 della sentenza della Corte di assise di appello, prodotta).
Anche in tal caso il Collegio della Seconda Sezione penale ha esaminato l'incedere argonnentativo della sentenza di merito sottolineandone la sua coerenza e la sua strutturazione su una serie di univoci e convergenti elementi indiziari che avevano consentito, nella sentenza a carico di Giovanni Strangio, di individuare l'autovettura Renault Clio come quella da questi utilizzata per la commissione dell'attentato. Anche nella sentenza a carico di Giovanni Strangio - che la difesa ha prodotto allegando un mero stralcio della sentenza di primo grado ma che può leggersi nel sito di questa Corte - era stato ritenuto solidamente ricostruito, al di là del contenuto della prova dichiarativa del teste oculare, su elementi di solido spessore probatorio sia perché sull'auto erano state rinvenute particelle univoche e con inneschi compatibili con quelli repertati sul luogo del delitto sia perché unauto dello stesso tipo era l'unica auto transitata sul luogo all'ora del delitto, dopo aver eseguito una inversione ad U senza alcuna plausibile ragione diversa dalla connessione con il fatto criminale investigato oltre alla disponibilità dell'auto stessa da parte di Giovanni Strangio, individuato come l'organizzatore oltre che esecutore del plurimo omicidio.
Anche con riferimento alle dichiarazioni del teste allegate dalla difesa deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che non si è in presenza della seria prospettazione di un errore di fatto che vizia il percorso inferenziale seguito dai giudici di merito ed erroneamente avallato dalla Corte di legittimità, ma della richiesta di valutazione e lettura degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di responsabilità dei quali in buona sostanza viene proposta una valutazione preferibile a quella posta a fondamento del giudicato sulla scorta di elementi che neppure avevano formato oggetto di devoluzione al giudice di legittimità con il ricorso sotteso alla pronuncia del 6 novembre 2020. 5.Deve conclusivamente escludersi che il giudice di legittimità sia incorso in un errore percettivo nella individuazione dei dati fattuali ai quali la Corte di merito aveva ancorato il ragionamento indiziario a carico di Sebastiano Nirta e dei quali, nell'esercizio dell'esame critico rimesso essenzialmente alla Corte di Cassazione, ha saggiato, in primo luogo, la natura di elementi di fatto ontologicamente certi e, pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza, e, poi, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la gravità, precisione e concordanza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de