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Sentenza — n. 3921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal on particular leniency but dismisses recidivism claim for lack of specificity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appellate court's decision regarding the application of Article 131-bis of the Penal Code while declaring the appeal inadmissible on other grounds. The appellant argued that the lower court failed to conduct a complex evaluation of the act's particular leniency, ignoring mitigating factors and the specific context of his escape from police custody. The Court agreed that the lower court's reasoning was insufficiently detailed and violated the requirement for a comprehensive assessment of culpability and danger, yet rejected the second ground for lack of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen. The Court of Cassation holds that the assessment of particular leniency requires a complex evaluation of all case specifics, and appeals must be specific to allow the reviewing court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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particular leniency recidivism exclusion insufficient motivation inadmissible appeal specificity of grounds complex evaluation police custody recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che, nel nuovo giudizio sul punto, si atterrà all'indicato principio di diritto.
Art. 99 cod. pen.
Violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale apoditticamente rigettato la richiesta difensiva di esclusione della recidiva contestata, benché all'imputato potessero essere riconosciute le attenuanti generiche.
Art. 133, first paragraph, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.
art. 131-bis cod. pen
La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che, nel nuovo giudizio sul punto, si atterrà all'indicato principio di diritto.
art. 385 cod. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 21 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, Piero De Vita in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.
art. 99 cod. pen
Violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale apoditticamente rigettato la richiesta difensiva di esclusione della recidiva contestata, benché all'imputato potessero essere riconosciute le attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Vita Piero, nato a Messina il 25/01/1988 avverso la sentenza del 21/05/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Messina confermava la pronuncia di primo grado del 21 gennaio 2021 con la quale il Tribunale di Messina aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, Piero De Vita in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., per essersi, in Spadafora il 16 dicembre 2020, allontanato arbitrariamente dal proprio domicilio dove si trovava agli arresti.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il De Vita, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di proscioglimento dell'imputato per la particolare tenuità del fatto, facendo riferimento esclusivamente ad una assenta offensività della condotta senza considerare il contesto in cui l'azione era stata tenuta; l'assenza di una reale consapevolezza della illiceità dell'iniziativa; e la brevissima distanza del luogo ove il prevenuto era stato trovato rispetto alla sua abitazione, tale da far sorgere il dubbio che lo stesso, che fino a quel momento aveva sempre rispettato le prescrizioni imposte, volesse realmente sottrarsi al controllo da parte delle forze di polizia. 2.2.

Violazione di legge, in relazione all'art. 99 cod. pen., e mancanza di motivazione, per avere la Corte distrettuale apoditticamente rigettato la richiesta difensiva di esclusione della recidiva contestata, benché all'imputato potessero essere riconosciute le attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di Piero De Vita vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (così Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01). Alla luce di tale criterio ermeneutico la motivazione della sentenza gravata appare gravemente deficitaria, in quanto, a fronte di una serie di articolate censure che erano state formulate con l'atto di appello, anche con riferimento alla intensità del dolo e alle specifiche modalità della condotta, la Corte territoriale ha lapidariamente replicato ritenendo che l'imputato non potesse beneficiare della operatività della indicata causa di non punibilità per il fatto di aver agito "in totale dispregio" delle prescrizioni che gli erano state imposte.3.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria che, nel nuovo giudizio sul punto, si atterrà all'indicato principio di diritto.

4. Il secondo motivo del ricorso è, invece, inammissibile per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907).

Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale i giudici di merito, escluso che vi fosse in atti alcun elemento favorevole all'imputato tale da poter giustificare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, avevano ritenuto che la disinvoltura con cui il prevenuto si era allontanato dalla casa dove si trovava agli arresti fosse un dato sintomatico di una sua proclività criminale, dunque di una pericolosità sufficiente a giustificare la conferma del riconoscimento della recidiva.

Peraltro, nella sentenza di primo grado, la cui motivazione ben può integrare quella di appello in presenza di una doppia conforme, era stato chiarito come il De Vita si fosse reso responsabile, poco più di un mese prima, di un'analoga condotta delittuosa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 20/01/2022 Il Consi estensore Il Presidente Ea prile Anglo gostanzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE CENTRALED Cl (9-t.A1:0(,,k Q9-, lerDkk_ 0\c/L yucbaAl- V\ , A D664 l ;L )_ \ q r 0'.))-4.1,, e_ n k 9, ii edieee ek,'UN ,e Qik- r-D)3,n ì.n.vz _9,‘,._ e Ois oiA-- , v\ . ).., 24 Z.ykengt, ceUK Otip,,,t4b, ai') We utZ 9,o (% eibt 0 osr\N e c‘id `1"-\\ kik, ) , L. Co i' Crete