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Sentenza — n. 3914/2022 — snpen Generato dall'IA

Court annuls appeal sentence for non-punishable minor offense due to flawed reasoning on fact assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3914/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's decision convicting the defendant for a minor offense under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued the lower court failed to properly assess the brevity of the violation, which was confirmed by police records showing the defendant surrendered within an hour. The court held that the appellate judgment contained apparent reasoning by ignoring the concrete facts of the short duration and the defendant's immediate cooperation, thus violating the requirement for a balanced evaluation of the offense's minor nature.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The judgment on the exclusion of punishability due to the particular minor nature of the offense requires a complex and joint evaluation of all specific features of the concrete case, including the duration and manner of the conduct, the degree of culpability, and the extent of the damage or danger.

Parole chiave

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non-punishability minor offense particular minor nature apparent reasoning balanced evaluation Article 131-bis Penal Code short duration violation immediate surrender liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non punibile il fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato Concetto Giancola colpevole del reato di cui all'art.
Art. 133, primo comma, cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
art. 131-bis cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non punibile il fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato Concetto Giancola colpevole del reato di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Giancola Concetto, nato a Catania il 7/6/1956 avverso la sentenza del 19/1/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Simone Perelli che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore di Giancola Concetto, avvocato Sapienza Quattrocchi Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catania, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Catania che aveva dichiarato non punibile il fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha dichiarato Concetto Giancola colpevole del reato di cui all'art. 385, commesso il 15 giugno 2015, e, esclusa la recidiva con le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di mesi otto di reclusione. Nella sentenza di primo grado si dava atto sia della durata brevissima dell'allontanamento che della definizione del procedimento, con rito abbreviato, ammessa dal giudice che aveva valorizzato, ai fini dell'apprezzamento della durata dell'allontanamento, le risultanze degli atti e, in particolare, dell'informativa di polizia giudiziaria.

2. L'imputato ricorrente propone due motivi di ricorso. Denuncia, in particolare, vizio di motivazione sul punto della configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla durata dell'allontanamento, che, nella impugnata sentenza, di dice incontrollabile là dove, invece, in altra parte della sentenza, si afferma che la misura era presidiata dall'applicazione del braccialetto elettronico uno strumento che, viceversa, consente di accertare puntualmente la durata della violazione tanto più che l'imputato, esasperato dal conflitti con la convivente, si era allontanato da casa recandosi immediatamente in caserma e chiedendo di essere accompagnato in carcere. Ulteriore vizio concerne la mancata applicazione della diminuente del rito abbreviato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E' fondato, con rilievo assorbente, il primo motivo di ricorso. Come anticipato nel 'Ritenuto in fatto' nella sentenza di primo grado si afferma che dalla informativa di polizia giudiziaria era risultato che l'allontanamento dell'imputato e la successiva costituzione presso la caserma dei carabinieri si erano succedute in un limitatissimo arco temporale, contenuto in poco più di un'ora, valutazione che aveva indotto il Tribunale ad applicare l'art. 131-bis cod. pen.. A fronte di tale precisazione si rivela posticcia ed apparente la motivazione con la qua,le la Corte di appello ha riformato la sentenza pervenendo alla condanna dell'imputato faLdut che non fosse possibile determinare la durata dell'allontanamento dell'imputato dall'abitazione ove era ristretto: le conclusioni della Corte territoriale sottintendono la formulazione di un giudizio di valore sulla entità e concreta gravità del fatto che ha comportato la necessità di sottoporre a sanzione penale la condotta dell'imputato, che aveva certamente violato la prescrizione di non allontanarsi dal regime degli arresti domiciliari, giudizio incentrato sull'assunto della durata, incerta ma protratta nel tempo, della violazione stessa.

Ma si tratta, come anticipato, di una motivazione apparente sia perché finisce con l'addebitare all'imputato la durata, incerta, dell'allontanamento - che si è invece accertato essere stata brevissima e contenuta nel volgere di un'ora - sia perché è stata omessa una effettiva valutazione dei requisiti richiesti dalla norma, che richiedono l'accertamento in concreto della speciale tenuità del fatto tenendo conto di tutti gli indici illustrati nella norma di cui all'art.131- bis cod. pén..Secondo il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, dal quale non vi è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza desumibile da esse e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Il giudizio di tenuità del fatto richiede, pertanto, una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto. L'esiguità del disvalore è, infatti, l'esito di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza nel contesto della quale ben potrà ben accadere che si sia in presenza di elementi di giudizio di segno opposto, da soppesare e bilanciare prudentemente.

Nella specie, la Corte territoriale non ha compiuto detta valutazione ai fini della verifica della minima offensività del fatto desumibile dalle concrete modalità della condotta, considerate sia la sua durata che le concrete modalità del fatto poiché l'imputato si era portato direttamente presso l'autorità di polizia, chiedendo di essere accompagnato presso la Casa circondariale. Dalle considerazioni svolte consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen., alla stregua della conclusione alla quale era pervenuto il giudice di primo grado.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è punibile ex art. 131-bis cod. pen.. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presidente Emilia Anna bio ano An