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Sentenza — n. 3679/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 3679/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 3679/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Torino, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella - dott.ssa Arianna Pisano - avanzata ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. sul rilievo che lo stesso Giudice aveva formalizzato una dichiarazione di astensione rigettata dal Presidente del Tribunale ed avesse poi manifestato il proprio risentimento a seguito della proposta istanza di ricusazione avanzata dalla parte.

Regesto Legislator

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art. 37 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3679/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva, osservando che le ragioni addotte non integrassero alcuno dei casi di ricusazione previsti dall'art. 37 cod. proc. pen perché non rientranti in nessuna delle ipotesi previste alle lettere a),b),c) d), e) f) e g) dell'art. 36, richiamate alla lett.

Parole chiave

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domanda di ricusazione facoltà di astenersi dal testimoniare opposizione al divorzio declinatoria di competenza revoca dell'opposizione desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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art. 37 cod. proc. pen
La Corte d'appello di Torino, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella - dott.ssa Arianna Pisano - avanzata ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Verde Roberto, nato a Fresonara il 31/07/1961 avverso l'ordinanza del 31/12/2020 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Torino, con il provvedimento in epigrafe, dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella - dott.ssa Arianna Pisano - avanzata ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. sul rilievo che lo stesso Giudice aveva formalizzato una dichiarazione di astensione rigettata dal Presidente del Tribunale ed avesse poi manifestato il proprio risentimento a seguito della proposta istanza di ricusazione avanzata dalla parte.

2. La Corte territoriale disattendeva la prospettazione difensiva, osservando che le ragioni addotte non integrassero alcuno dei casi di ricusazione previsti dall'art. 37 cod. proc. pen perché non rientranti in nessuna delle ipotesi previste alle lettere a),b),c) d), e) f) e g) dell'art. 36, richiamate alla lett.

a) del citato art. 37, e neppure nell'ipotesi prevista dalla lett.

b) del medesimo art. 37 cod. proc. pen., rilevando che l'identità delle fonti probatorie non pregiudica la valutazione del giudice chiamato a pronunciarsi su fatti diversi da quelli già giudicati e considerato che il contegno lamentato dal ricorrente circa il disappunto manifestato dal giudice alla notizia che era stata avanzata richiesta di ricusazione, non costituiva un atto endoprocessuale implicante alcun convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, né indice di inimicizia o di ostilità nei suoi confronti.

3. Il difensore di Verde ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte d'appello di Torino, sottolineando come la decisione del Presidente del Tribunale che aveva respinto la richiesta di astensione avanzata dallo stesso giudice si poneva in contrasto con altre precedenti decisioni in cui lo stesso giudice era stato invece autorizzato ad astenersi in altri tre procedimenti penali per analoghe ragioni.

4. Inoltre si censurava la valutazione della Corte di appello che aveva minimizzato il lamentato contegno del giudice per avere manifestato il proprio risentimento una volta appreso della istanza di ricusazione avanzata nei suoi confronti, avendo esclamato "ah...addirittura!" alla presenza delle parti processuali. Il ricorrente si dilunga a spiegare le ragioni per le quali il risentimento manifestato dal giudice rappresentasse la prova della sua inimicizia, tenuto conto del già disposto rinvio a giudizio da parte dello stesso giudice per il reato di atti persecutori, rispetto ad una condotta che costituiva soltanto esercizio delle prerogative spettanti alla parte come proprietario delle particelle oggetto di una controversia civilistica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Preliminarmente si deve rilevare che è pervenuta in Cancelleria la comunicazione da parte del Giudice procedente della sua nuova dichiarazione di astensione che è stata accolta dal Presidente del Tribunale di Biella in data 28 giugno 2021. A fronte di ciò deve essere rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Torino ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Biella, dott.ssa Arianna Pisano, essendo nelle more intervenuta la decisione del Presidente del Tribunale che ha accolto la nuova dichiarazione di astensione formalizzata dal predetto giudice nel medesimo procedimento penale pendente a carico del ricorrente.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese, essendo venuto meno l'interesse a coltivare l'impugnazione per effetto di una situazione sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso che ne preclude l'esame e non consente quindi di apprezzare la infondatezza dei relativi motivi ai fini della condanna al pagamento della sanzione pecuniaria. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 14 dicembre 2021